Commission Directive 1999/46/EC of 21 May 1999 amending Council Directive 93/16/EEC to facilitate the free movement of doctors and the mutual recognition of their diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications (Text with EEA relevance)

Published date02 June 1999
Subject MatterApproximation of laws,Internal market - Principles,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 139, 02 June 1999
EUR-Lex - 31999L0046 - IT 31999L0046

Direttiva 1999/46/CE della Commissione del 21 maggio 1999 che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 139 del 02/06/1999 pag. 0025 - 0026


DIRETTIVA 1999/46/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1999

che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 40, l'articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,

vista la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/63/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 44 bis,

(1) considerando che l'Italia ha inoltrato una richiesta motivata intesa a modificare per detto Stato membro, da una parte, le denominazioni ginecologia-ostetricia, oculistica, tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri e, dall'altra, le denominazioni patologia diagnostica di laboratorio, microbiologia, chirurgia plastica, malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio, endocrinologia e fisioterapia nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

(2) considerando che l'Italia ha inoltrato una richiesta motivata intesa ad introdurre per detto Stato membro le denominazioni biochimica, radiodiagnostica, radioterapia e geriatria nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri; che, per quanto riguarda la radiodiagnostica e la radioterapia, è pertanto opportuno completare l'elenco delle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri;

(3) considerando che la Spagna e l'Italia hanno inoltrato una richiesta motivata intesa ad introdurre per detti Stati membri la medicina di salute pubblica nell'elenco delle specialità mediche comuni a due o più Stati membri;

(4) considerando che le misure previste...

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