Commission Directive 2000/32/EC of 19 May 2000 adapting to technical progress for the 26th time Council Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances (Text with EEA relevance.)

Published date08 June 2000
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles,Consumer protection,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 136, 08 June 2000
EUR-Lex - 32000L0032 - IT 32000L0032

Direttiva 2000/32/CE della Commissione, del 19 maggio 2000, recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Gazzetta ufficiale n. L 136 del 08/06/2000 pag. 0001 - 0089


Direttiva 2000/32/CE della Commissione

del 19 maggio 2000

recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(1)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(2), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3), in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di sostanze pericolose e dettagli relativi alle procedure di classificazione ed etichettatura per ogni sostanza. L'elenco delle sostanze pericolose figurante nel predetto allegato deve essere adattato alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche. Alcune versioni linguistiche della direttiva richiedono correzioni in punti specifici della prefazione e della tabella A dell'allegato I.

(2) L'allegato III della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di frasi che indicano la natura di rischi speciali attribuiti alle sostanze e ai preparati pericolosi. L'allegato IV della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di consigli di prudenza relativi alle sostanze e ai preparati pericolosi. L'allegato VI della direttiva 67/548/CEE contiene una guida alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. Per alcune versioni linguistiche sono necessarie correzioni in punti specifici degli allegati III, IV e VI.

(3) L'allegato V della direttiva 67/548/CEE definise i metodi di determinazione delle proprietà fisico-chimiche, della tossicità ed ecotossicità di sostanze e preparati. È necessario adeguare al progresso tecnico tale allegato.

(4) L'allegato IX della direttiva 67/548/CEE contiene disposizioni in merito alle chiusure di sicurezza per la protezione dei bambini. Tali disposizioni devono essere adeguate e aggiornate. È necessario ampliare il campo di applicazione riguardante l'uso di tali chiusure.

(5) Il disposto della presente direttiva è conforme al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 67/548/CEE è modificata come segue.

1. L'allegato I viene così modificato:

a) la nota Q dell'allegato I, lettera A della presente direttiva sostituisce la nota corrispondente nella prefazione;

b) le righe di cui all'allegato I, lettera B della presente direttiva sostituiscono le righe corrispondenti della tabella A;

c) le voci dell'allegato I, lettera C della presente direttiva sostituiscono le voci corrispondenti;

d) vengono inserite le voci di cui all'allegato I, lettera D della presente direttiva.

2. La frase di rischio dell'allegato II della presente direttiva sostituisce la frase corrispondente dell'allegato III.

3. L'allegato IV viene così modificato:

a) le frasi di prudenza contenute nell'allegato III, lettera A della presente direttiva sostituiscono le frasi corrispondenti dell'allegato IV;

b) le frasi combinate di prudenza contenute nell'allegato III, lettera B della presente direttiva sostituiscono le frasi corrispondenti dell'allegato IV.

4. L'allegato V, lettera B, viene così modificato:

a) il testo dell'allegato IV, lettera A della presente direttiva sostituisce la lettera B, punto 10;

b) il testo dell'allegato IV, lettera B della presente direttiva sostituisce la lettera B, punto 11;

c) il testo dell'allegato IV, lettera C della presente direttiva sostituisce la lettera B, punto 12;

d) il testo dell'allegato IV, lettera D della presente direttiva sostituisce la lettera B, punti 13 e 14;

e) il testo dell'allegato IV, lettera E della presente direttiva sostituisce la lettera B, punto 17;

f) il testo dell'allegato IV, lettera F della presente direttiva sostituisce la lettera B, punto 23; viene modificato anche il titolo della lettera B, punto 23 nella nota esplicativa;

g) viene aggiunto il testo dell'allegato IV, lettera G della presente direttiva.

5. È soppresso il quarto trattino dell'introduzione generale all'allegato V, lettera C.

6. Il testo dell'allegato V della presente direttiva sostituisce il testo corrispondente dell'allegato VI.

7. L'allegato IX viene modificato ai sensi dell'allegato VI della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri attuano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o giugno 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle principali disposizioni nazionali che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva e trasmettono una tabella che indichi le correlazioni tra la presente direttiva e tali disposizioni.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2000.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) Adottata dopo il ventisettesimo adeguamento.

(2) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(3) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 57.

ALLEGATO 1A

PREFAZIONE ALL'ALLEGATO I

Spiegazione delle note relative all'identificazione, classificazione ed etichettatura delle sostanze

DA:

Note Q:

Klassificeringen som kræftfremkaldende kan udelades for fibre, som opfylder en af følgende betingelser:

- en kortvarig biopersistensprøve ved inhalation har vist, at fibre, der er længere end 20 µm, har en vægtet halveringstid på mindre end 10 dage

- en kortvarig biopersistensprøve ved intratrakeal instillation har vist, at fibre, der er længere end 20 µm, har en vægtet halveringstid på mindre end 40 dage

- en egnet intra-peritoneal prøve ikke har vist kræftfremkaldende virkning, eller

- en egnet langvarig inhalationsprøve ikke har vist relevante sygdomsfremkaldende virkninger eller neoplastiske forandringer.

SV:

Note Q:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan visas att det uppfyller ett av följande villkor:

- ett korttidstest för att bestämma den biologiska beständigheten vid inhalation har visat att fibrer längre än 20 µm har en viktad halveringstid på mindre än 10 dagar

- ett korttidstest för att bestämma den biologiska beständigheten vid intratrakeal instillation har visat att fibrer längre än 20 µm har en viktad halveringstid på mindre än 40 dagar

- ett lämpligt intraperitonealt test har inte givit belägg för förhöjd cancerogenitet

- frånvaro av relevant patogenitet eller neoplastiska förändringar i ett lämpligt långtids inhalationstest.

(Non riguarda la versione ES)

(Non riguarda la versione DE)

(Non riguarda la versione EL)

(Non riguarda la versione EN)

(Non riguarda la versione FR)

(Non riguarda la versione IT)

(Non riguarda la versione NL)

(Non riguarda la versione PT)

(Non riguarda la versione FI)

ALLEGATO 1B

"TABELLA A

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO 1C

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO 1D

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO 2

R 66

>SPAZIO PER TABELLA>

(Non riguarda la versione ES)

(Non riguarda la versione DA)

(Non riguarda la versione DE)

(Non riguarda la versione EL)

(Non riguarda la versione EN)

(Non riguarda la versione FR)

(Non riguarda la versione NL)

(Non riguarda la versione PT)

(Non riguarda la versione FI)

(Non riguarda la versione SV)

ALLEGATO 3A

S 23

>SPAZIO PER TABELLA>

(Non riguarda la versione ES)

(Non riguarda la versione DA)

(Non riguarda la versione DE)

(Non riguarda la versione EL)

(Non riguarda la versione EN)

(Non riguarda la versione IT)

(Non riguarda la versione NL)

(Non riguarda la versione PT)

(Non riguarda la versione FI)

(Non riguarda la versione SV)

S 26

>SPAZIO PER TABELLA>

(Non riguarda la versione ES)

(Non riguarda la versione DA)

(Non riguarda la versione EL)

(Non riguarda la versione EN)

(Non riguarda la versione FR)

(Non riguarda la versione IT)

(Non riguarda la versione NL)

(Non riguarda la versione PT)

(Non riguarda la versione FI)

(Non riguarda la versione SV)

S 56

>SPAZIO PER TABELLA>

(Non riguarda la versione ES)

(Non riguarda la versione DA)

(Non riguarda la versione EL)

(Non riguarda la versione FR)

(Non riguarda la versione NL)

(Non riguarda la versione PT)

(Non riguarda la versione FI)

(Non riguarda la versione SV)

ALLEGATO 3B

S 27/28

>SPAZIO PER TABELLA>

(Non riguarda la versione ES)

(Non riguarda la versione DA)

(Non riguarda la versione EL)

(Non riguarda la versione EN)

(Non riguarda la versione FR)

(Non riguarda la versione IT)

(Non riguarda la versione NL)

(Non riguarda la versione PT)

(Non riguarda la versione FI)

(Non riguarda la versione SV)

S 29/56

>SPAZIO PER TABELLA>

(Non riguarda la versione...

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