Commission Directive 2000/41/EC of 19 June 2000 postponing for a second time the date after which animal tests are prohibited for ingredients or combinations of ingredients of cosmetic products (Text with EEA relevance)

Published date20 June 2000
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 145, 20 June 2000
EUR-Lex - 32000L0041 - IT 32000L0041

Direttiva 2000/41/CE della Commissione, del 19 giugno 2000, che rinvia per la seconda volta il termine per il divieto della sperimentazione animale di ingredienti o miscele di ingredienti per prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 20/06/2000 pag. 0025 - 0026


Direttiva 2000/41/CE della Commissione

del 19 giugno 2000

che rinvia per la seconda volta il termine per il divieto della sperimentazione animale di ingredienti o miscele di ingredienti per prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/11/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera i),

previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

(1) L'obiettivo precipuo della direttiva 76/768/CEE è la salvaguardia della salute pubblica. In tale ottica è indispensabile effettuare alcuni test tossicologici atti a valutare la sicurezza per la salute umana di ingredienti e miscele di ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici.

(2) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 76/768/CEE, a decorrere dal 30 giugno 2000 gli Stati membri devono vietare la commercializzazione di cosmetici contenenti ingredienti o miscele di ingredienti sperimentali su animali, onde ottemperare al disposto della direttiva.

(3) Il secondo comma di tale disposizione impone alla Commissione di presentare un progetto di rinvio della data di attuazione qualora non siano stati compiuti progressi sufficienti nello sviluppo di metodi alternativi efficaci per sostituire la sperimentazione animale e in particolare nel caso in cui, malgrado ogni ragionevole sforzo, non sia scientificamente dimostrato che i metodi sviluppati in sostituzione alla sperimentazione animale presentino un grado equivalente di tutela del consumatore, tenuto conto delle linee direttrici dell'OCSE in materia di prove tossicologiche.

(4) In assenza di convalida scientifica ai metodi alternativi alla sperimentazione animale e di linee direttrici OCSE sulle...

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