Commission Directive 2001/28/EC of 20 April 2001 amending Annex I to Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market to include KBR 2738 (fenhexamid) as an active substance
Published date | 24 April 2001 |
Subject Matter | Plant health legislation,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 113, 24 April 2001 |
Direttiva 2001/28/CE della Commissione, del 20 aprile 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva KBR 2738 (fenhexamid)
Gazzetta ufficiale n. L 113 del 24/04/2001 pag. 0005 - 0007
Direttiva 2001/28/CE della Commissione
del 20 aprile 2001
che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva KBR 2738 (fenhexamid)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/21/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (in appresso denominata "la direttiva"), il Regno Unito ha ricevuto in data 8 maggio 1997 una richiesta dalla società Bayer Plc. (in appresso denominata "il richiedente") per l'iscrizione della sostanza attiva KBR 2738 (fenhexamid) nell'allegato I della direttiva.
(2) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 98/398/CE(3), che il fascicolo presentato per il KBR 2738 (fenhexamid) può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva.
(3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, una sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I per un periodo non superiore a dieci anni se si può supporre che tanto l'utilizzazione quanto i residui dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva non avranno alcun effetto nocivo sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né conseguenze inaccettabili per l'ambiente.
(4) Per il KBR 2738 (fenhexamid), gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva per gli impieghi proposti dal richiedente. Il 15 ottobre 1998...
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