Direttiva 2001/7/CE della Commissione del 29 gennaio 2001 che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)

Published date01 February 2001
Subject MatterApproximation of laws,Transport,public health,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 30, 01 February 2001
TESTO consolidato: 32001L0007 — IT — 21.02.2001

2001L0007 — IT — 21.02.2001 — 000.002


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B DIRETTIVA 2001/7/CE DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2001 che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 030, 1.2.2001, p.43)

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 240, 8.9.2001, pag. 11 (01/7)



▼B

DIRETTIVA 2001/7/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2001

che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada ( 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:
(1) Gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE contengono gli allegati A e B all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, comunemente noto come ADR, nel testo applicabile dal 1o luglio 1999.
(2) L'ADR è aggiornato con cadenza biennale e quindi a decorrere dal 1o luglio 2001 sarà in vigore una versione modificata che prevede un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2002, tranne per le merci pericolose della classe 7 (materie radioattive) per cui il periodo transitorio terminerà il 31 dicembre 2001.
(3) Risulta quindi necessario modificare gli allegati alla direttiva 94/55/CE.
(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

Gli allegati alla direttiva 94/55/CE sono così modificati:

1) L'allegato A è sostituito dal seguente:




«ALLEGATO A

Disposizioni dell'allegato A dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1o luglio 2001, fermo...

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