Commission Directive 2001/8/EC of 8 February 2001 replacing Annex I to Council Directive 92/109/EEC on the manufacture and placing on the market of certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances

Published date09 February 2001
Subject MatterInternal market - Principles,public health,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 39, 09 February 2001
EUR-Lex - 32001L0008 - IT

Direttiva 2001/8/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2001, che sostituisce l'allegato I alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope

Gazzetta ufficiale n. L 039 del 09/02/2001 pag. 0031 - 0032


Direttiva 2001/8/CE della Commissione

dell'8 febbraio 2001

che sostituisce l'allegato I alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope(1), modificata dalla direttiva 93/46/CEE della Commissione(2), in particolare l'articolo 10 paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) È necessario dare applicazione alla decisione presa dalla commissione stupefacenti delle Nazioni Unite nel marzo 2000 concernente l'inclusione della norefedrina nella tabella I dell'allegato della convenzione ONU del 1988.

(2) È necessario modificare la categoria 1 dell'allegato I della direttiva di base al fine di conformarsi a tale decisione.

(3) Tale inclusione proseguirà l'allineamento della direttiva al regolamento (CEE) n. 3677/90, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope(3), attuato e modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione(4).

(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I alla direttiva 92/109/CEE è sostituito dall'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o marzo 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono...

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