Commission Directive 2003/78/EC of 11 August 2003 laying down the sampling methods and the methods of analysis for the official control of the levels of patulin in foodstuffs (Text with EEA relevance)

Published date12 August 2003
Subject MatterConsumer protection,Approximation of laws,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 203, 12 August 2003
EUR-Lex - 32003L0078 - IT

Direttiva 2003/78/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 12/08/2003 pag. 0040 - 0044


Direttiva 2003/78/CE della Commissione

dell'11 agosto 2003

relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo di campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo di prodotti destinati all'alimentazione umana(1), in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1425/2003(3) della Commissione, fissa i livelli massimi di patulina in alcuni prodotti alimentari.

(2) La direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari(4), introduce un sistema di norme sulla qualità per i laboratori incaricati dagli Stati membri di effettuare il controllo ufficiale delle derrate alimentari.

(3) È necessario fissare criteri generali ai quali vanno conformati i metodi di analisi affinché i laboratori incaricati dei controlli operino in condizioni comparabili di prestazioni. È inoltre di grande importanza che i risultati analitici vengano riferiti e interpretati in modo uniforme per garantire un approccio attuativo armonizzato in tutta l'Unione europea. Tali norme di interpretazione si applicano ai risultati analitici ottenuti sul campione a fini di controllo ufficiale. In caso di analisi a scopo di difesa o arbitrato, si applicano le norme nazionali.

(4) Le disposizioni riguardanti le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi sono state elaborate in base alle conoscenze attuali e potranno essere adeguate in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari affinché il campionamento per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari sia effettuato secondo le modalità descritte nell'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari affinché la preparazione dei campioni e i metodi di analisi utilizzati per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari siano conformi ai criteri descritti nell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri fanno entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o settembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri devono contenere...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT