Commission Directive 2004/5/EC of 20 January 2004 amending Directive 2001/15/EC to include certain substances in the Annex (Text with EEA relevance)

Published date21 January 2004
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 14, 21 January 2004
EUR-Lex - 32004L0005 - IT

Direttiva 2004/5/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2001/15/CE al fine di includere determinate sostanze nell'allegato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 014 del 21/01/2004 pag. 0019 - 0020


Direttiva 2004/5/CE della Commissione

del 20 gennaio 2004

che modifica la direttiva 2001/15/CE al fine di includere determinate sostanze nell'allegato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato scientifico dell'alimentazione umana o l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2001/15/CE, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare(2) stabilisce talune categorie di sostanze e indica, per ognuna, le sostanze chimiche che possono essere impiegate nella produzione di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare. La direttiva impone agli Stati membri di vietare, a partire dal 1o aprile 2004, il commercio di prodotti che non rispettano le sue prescrizioni.

(2) Al momento dell'adozione della direttiva 2001/15/CE non è stato possibile includere nell'allegato determinate sostanze chimiche aggiunte a scopi nutrizionali specifici a prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare commercializzati in taluni Stati membri, poiché non erano ancora state valutate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana.

(3) Le suddette sostanze chimiche che nel frattempo sono state valutate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana o dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e hanno ottenuto una valutazione scientifica favorevole vanno incluse nell'allegato alla direttiva 2001/15/CE.

(4) Poiché i prodotti contenenti tali sostanze sono commercializzati in taluni Stati membri, è necessario attuare la presente direttiva entro il 1o aprile 2004 al fine di evitare che i divieti contemplati dalla direttiva 2001/15/CE possano riguardare tali sostanze per un periodo di tempo...

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