Commission Directive 2004/71/EC of 28 April 2004 amending Council Directive 91/414/EEC to include Pseudomonas chlororaphis as active substance (Text with EEA relevance)

Published date29 April 2004
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 127, 29 April 2004
EUR-Lex - 32004L0071 - IT 32004L0071

Direttiva 2004/71/CE della Commissione, del 28 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva pseudomonas chlororaphis (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/2004 pag. 0104 - 0106


Direttiva 2004/71/CE della Commissione

del 28 aprile 2004

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva pseudomonas chlororaphis

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 15 dicembre 1994 le autorità svedesi hanno ricevuto dalla società Bio Agri AB, in appresso denominata "il richiedente", una domanda d'iscrizione della sostanza attiva pseudomonas chlororaphis nell'allegato I della direttiva. La decisione 97/248/CE(2), del 25 marzo 1997, ha confermato che il fascicolo era "completo", nel senso che poteva essere considerato conforme, in linea di principio, ai requisiti sui dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(2) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente della sostanza attiva in causa sono stati valutati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dai richiedenti. Il 7 aprile 1998, lo Stato membro relatore designato ha presentato alla Commissione un progetto di relazione di valutazione.

(3) Il citato progetto di relazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 30 marzo 2004 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al pseudomonas chlororaphis.

(4) Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati altresì sottoposti al comitato scientifico per le piante, con la richiesta di pronunciarsi: a) sui livelli di residui negli alimenti e nei mangimi; b) sull'esposizione per gli operatori; c) sulla necessità, per quanto riguarda l'eventuale rischio per gli esseri umani, di includere nel...

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