Commission Directive 2004/72/EC of 29 April 2004 implementing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council as regards accepted market practices, the definition of inside information in relation to derivatives on commodities, the drawing up of lists of insiders, the notification of managers' transactions and the notification of suspicious transactions (Text with EEA relevance)
Published date | 30 April 2004 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 162, 30 April 2004 |
Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 162 del 30/04/2004 pag. 0070 - 0075
Direttiva 2004/72/CE della Commissione
del 29 aprile 2004
recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)(1), in particolare l'articolo 1, punto 1, secondo comma, e punto 2, lettera a), e l'articolo 6, paragrafo 10, quarto, quinto e settimo trattino,
dopo aver consultato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari(2) per un parere tecnico,
considerando quanto segue:
(1) I partecipanti al mercato devono operare con correttezza ed efficienza per non compromettere il regolare funzionamento dei mercati e la loro integrità. In particolare, le prassi di mercato che inibiscono l'interazione fra l'offerta e la domanda, limitando le opportunità di altri operatori di reagire a talune operazioni, possono mettere a rischio l'integrità dei mercati; è pertanto meno probabile che le autorità competenti le ammettano. Le prassi di mercato che invece migliorano la liquidità sono più facilmente ammesse di quelle che la riducono. È inoltre meno probabile che le autorità competenti ammettano prassi di mercato che violano le norme e le regole dirette a prevenire gli abusi di mercato, o i codici di condotta. Dato che le prassi di mercato mutano rapidamente per soddisfare le esigenze degli investitori, le autorità competenti devono prestare attenzione all'emergere di nuove prassi di mercato.
(2) La trasparenza delle prassi seguite dai partecipanti al mercato è un criterio fondamentale di cui le autorità competenti devono tener conto per determinare se una data prassi possa essere ammessa. Tanto meno trasparente è una prassi, tanto minori sono le probabilità che sia ammessa. Può tuttavia accadere che per ragioni strutturali le prassi seguite sui mercati non regolamentati siano meno trasparenti di prassi analoghe adottate sui mercati regolamentati. Tali prassi non devono essere considerate di per sé inammissibili da parte delle autorità competenti.
(3) Determinate prassi seguite su un dato mercato non devono mettere a rischio l'integrità di altri mercati della Comunità, connessi direttamente o indirettamente, che siano o no mercati regolamentati. Di conseguenza, più alto è il rischio per l'integrità di un siffatto mercato connesso all'interno della Comunità, minore è la probabilità che dette prassi siano ammesse dalle autorità competenti.
(4) Nel valutare l'ammissibilità di una determinata prassi di mercato, le autorità competenti devono consultarsi con altre autorità competenti, in particolare qualora esistano mercati comparabili a quello in esame. È tuttavia possibile che si verifichino circostanze in cui una data prassi possa essere considerata ammissibile su un determinato mercato e inammissibile su un altro mercato comparabile all'interno della Comunità. Qualora una prassi di mercato sia ammessa in uno Stato membro ma non in un altro, la questione può essere discussa in seno al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari al fine di giungere ad una soluzione. Quanto alla decisione di ammissibilità, le autorità competenti devono garantire un elevato grado di consultazione e di trasparenza nei riguardi dei partecipanti al mercato e degli utenti finali.
(5) È essenziale assicurare agli operatori sui mercati degli strumenti derivati il cui sottostante non sia uno strumento finanziario una maggiore certezza giuridica in merito alla nozione di informazione privilegiata.
(6) L'istituzione a cura degli emittenti o dei soggetti che agiscono in loro nome e per loro conto di un registro delle persone che lavorano per loro, in virtù di un contratto di lavoro o altro, e che hanno accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente, costituisce una misura valida per la tutela dell'integrità del mercato. Un siffatto registro può servire agli emittenti e ai soggetti citati per controllare il flusso delle informazioni privilegiate e per gestire in tal modo i loro obblighi di riservatezza. Può inoltre offrire alle autorità competenti uno strumento utile per monitorare l'applicazione della legislazione in materia di abusi di mercato. Gli emittenti e le autorità competenti devono poter determinare quali informazioni privilegiate siano in possesso delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate e la data a partire dalla quale vi hanno avuto accesso. L'accesso alle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente da parte delle persone iscritte nel registro non esenta tali persone dall'obbligo cui sono soggette di astenersi dall'abuso di informazioni privilegiate di cui alla definizione della direttiva 2003/6/CE.
(7) La notifica delle operazioni effettuate per conto proprio da persone che esercitano responsabilità di direzione all'interno di un emittente, o da persone...
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