Commission Directive 2004/94/EC of 15 September 2004 amending Council Directive 76/768/EEC as regards Annex IX(Text with EEA relevance)
Published date | 05 July 2006 |
Subject Matter | Approximation of laws,Technical barriers |
17.9.2004 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 294/28 |
DIRETTIVA 2004/94/CE DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2004
che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativamente all'allegato IX
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1) in particolare il secondo capoverso del punto 1 dell'articolo 4 bis,
dopo aver consultato il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,
considerando quanto segue:
(1) | Il contenuto dell'allegato IX della direttiva 76/768/CEE dev'essere definito al fine di elencare i metodi alternativi alla sperimentazione animale convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che non sono elencati nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2). |
(2) | Poiché non è possibile sostituire completamente la sperimentazione animale con metodi alternativi, occorre indicare nell'allegato IX se il metodo alternativo sostituisce per intero o parzialmente la sperimentazione animale. |
(3) | La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata conseguentemente. |
(4) | Attualmente non esistono metodi alternativi convalidati dall'ECVAM diversi da quelli elencati all'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio. |
(5) | I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Il testo dell'allegato alla presente direttiva viene inserito nell'allegato IX della direttiva 76/768/CEE.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 21 settembre 2004. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente a una tabella di corrispondenza fra le disposizioni e la presente direttiva.
...To continue reading
Request your trial