Commission Directive 2004/94/EC of 15 September 2004 amending Council Directive 76/768/EEC as regards Annex IX(Text with EEA relevance)

Published date05 July 2006
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers
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17.9.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 294/28

DIRETTIVA 2004/94/CE DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2004

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativamente all'allegato IX

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1) in particolare il secondo capoverso del punto 1 dell'articolo 4 bis,

dopo aver consultato il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

(1) Il contenuto dell'allegato IX della direttiva 76/768/CEE dev'essere definito al fine di elencare i metodi alternativi alla sperimentazione animale convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che non sono elencati nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (2).
(2) Poiché non è possibile sostituire completamente la sperimentazione animale con metodi alternativi, occorre indicare nell'allegato IX se il metodo alternativo sostituisce per intero o parzialmente la sperimentazione animale.
(3) La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata conseguentemente.
(4) Attualmente non esistono metodi alternativi convalidati dall'ECVAM diversi da quelli elencati all'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.
(5) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'allegato alla presente direttiva viene inserito nell'allegato IX della direttiva 76/768/CEE.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 21 settembre 2004. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente a una tabella di corrispondenza fra le disposizioni e la presente direttiva.

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