Commission Directive 2005/8/EC of 27 January 2005 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council on undesirable substances in animal feedText with EEA relevance

Published date06 October 2006
Subject MatterApproximation of laws,Animal feedingstuffs
L_2005027IT.01004401.xml
29.1.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 27/44

DIRETTIVA 2005/8/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2005

che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/32/CE impone il divieto di utilizzare prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi contemplati nell'allegato I della medesima.
(2) All'atto dell'adozione della direttiva 2002/32/CE, la Commissione ha dichiarato che si sarebbe proceduto a un riesame delle disposizioni contemplate nell'allegato I sulla base di una valutazione scientifica aggiornata del rischio, tenendo conto altresì del divieto di qualsivoglia diluizione dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali contaminati e non conformi.
(3) Prima che si possa procedere ad un riesame completo sulla base di una valutazione scientifica del rischio aggiornata, occorre introdurre talune modifiche al passo con le nuove conoscenze in campo scientifico e tecnico.
(4) Occorre chiarire il termine «foraggio verde».
(5) Dal momento che la fornitura di carbonato di calcio, materia prima indispensabile e preziosa per i mangimi, potrebbe essere in pericolo giacchè il tenore di mercurio totale, a causa della normale contaminazione di fondo, si avvicina al livello massimo fissato nell’allegato I della direttiva 2002/32/CE o lo supera, è opportuno aggiornare tale valore, in considerazione del fatto che il mercurio è presente nel carbonato di calcio nella sua forma inorganica e che il comitato scientifico dell’alimentazione animale (SCAN) conferma che il mercurio in forma inorganica è notevolmente meno tossico del mercurio organico, soprattutto il mercurio di metile.
(6) Il livello massimo di fluoro in altri mangimi complementari è pari a 125 mg/kg per 1 % di fosforo. Per ragioni di ordine ambientale, il livello di fosforo negli alimenti per animali è limitato e la digeribilità e la biodisponibilità di tale sostanza sono migliorate grazie ad un enzima, quale la fitasi. Di conseguenza, non occorre più fissare il livello massimo per l’1 % di fosforo, bensì per i mangimi complementari, calcolato per un mangime al
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