Commission Directive 2005/81/EC of 28 November 2005 amending Directive 80/723/EEC on the transparency of financial relations between Member States and public undertakings as well as on financial transparency within certain undertakings (Text with EEA relevance)

Published date29 November 2005
Subject MatterCompetition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 312, 29 November 2005
L_2005312IT.01004701.xml
29.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 312/47

DIRETTIVA 2005/81/CE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2005

che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 86, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 80/723/CEE della Commissione (1), fa obbligo agli Stati membri di assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche, nonché all'interno di talune imprese. Le imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata sono le imprese che fruiscano di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro, a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato, ovvero le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che, in relazione a tali servizi, ricevano aiuti di Stato in qualsiasi forma e che esercitino anche altre attività.
(2) Gli Stati membri hanno la possibilità di concedere compensazioni alle imprese incaricate della prestazione di servizi d’interesse economico generale per coprire i costi specifici di tali servizi. Queste compensazioni non devono tuttavia superare quanto necessario per il funzionamento dei servizi in questione e non devono essere utilizzate per il finanziamento di attività che esulino dal servizio d'interesse economico generale.
(3) In applicazione della direttiva 80/723/CEE, la tenuta di contabilità separate è necessaria soltanto quando le imprese incaricate della fornitura di servizi d'interesse economico generale ricevano aiuti di Stato. Nella sentenza Altmark Trans GmbH (2), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che, a determinate condizioni, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
(4) Tuttavia, indipendentemente dalla qualificazione giuridica delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico alla luce dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, l’obbligo di tenere contabilità separate deve incombere a tutte le imprese beneficiarie di dette
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