Commission Directive 2006/19/EC of 14 February 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include 1-methylcyclopropene as active substance (Text with EEA relevance)

Published date28 November 2006
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws
L_2006044IT.01001501.xml
15.2.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 44/15

DIRETTIVA 2006/19/CE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva 1-metilciclopropene

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il 28 febbraio 2002 i Paesi Bassi hanno ricevuto, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, una richiesta di Rohm and Haas France SA diretta a ottenere l’inserimento della sostanza attiva 1-metilciclopropene nell’allegato I della direttiva stessa. Con la decisione 2003/35/CE (2) il fascicolo è stato dichiarato completo o comunque rispondente, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
(2) Gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente della succitata sostanza attiva sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Il 22 marzo 2003 gli Stati membri relatori designati hanno presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) un progetto di relazione di valutazione della sostanza in questione.
(3) Il rapporto di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA in seno al gruppo di lavoro «valutazione» e presentato alla Commissione il 14 gennaio 2005 sotto forma di rapporto scientifico dell’EFSA per la sostanza 1-metilciclopropene (3). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimato il 23 settembre 2005 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per la sostanza 1-metilciclopropene.
(4) L’esame della sostanza 1-metilciclopropene non ha sollevato questioni né evidenziato preoccupazioni che richiedessero la consultazione del comitato scientifico per le piante o dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che svolge i compiti un tempo spettanti a tale comitato.
(5) Sulla scorta delle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione rispettino in generale le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare riguardo agli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. La sostanza 1-metilciclopropene va perciò iscritta nell’allegato I della direttiva, al fine di garantire che in tutti gli Stati membri possano essere concesse le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva nel rispetto delle prescrizioni della direttiva.
(6) Fermi restando gli obblighi definiti dalla
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