Commission Directive 2006/20/EC of 17 February 2006 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Council Directive 70/221/EEC concerning fuel tanks and rear underrun protection of motor vehicles and their trailers (Text with EEA relevance)
Published date | 18 February 2006 |
Subject Matter | Technical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 48, 18 February 2006 |
18.2.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 48/16 |
DIRETTIVA 2006/20/CE DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2006
che modifica, per adattarla al progresso tecnico, la direttiva 70/221/CEE del Consiglio relativa ai serbatoi di carburante e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino,
vista la direttiva 70/221/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2), in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 70/221/CEE è una delle direttive particolari nel contesto della procedura di omologazione comunitaria prevista dalla direttiva 70/156/CEE. Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano di conseguenza alla direttiva 70/221/CEE. |
(2) | Per accrescere il grado di protezione, è opportuno prescrivere che i dispositivi di protezione posteriore antincastro debbano poter resistere a un livello di forza superiore e tenere conto dei veicoli equipaggiati con sospensioni pneumatiche. |
(3) | In considerazione dei progressi tecnici e dell’aumento dell’uso di veicoli attrezzati con sponda elevatrice, è opportuno tener conto delle sponde elevatrici nel contesto dell'installazione dei dispositivi di protezione posteriore antincastro. |
(4) | La direttiva 70/221/CEE va pertanto modificata di conseguenza. |
(5) | Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato II della direttiva 70/221/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. A decorrere dall’11 settembre 2007, se non sono soddisfatti i requisiti di cui alla direttiva 70/221/CEE modificata dalla presente direttiva, uno Stato membro, per ragioni riguardanti i dispositivi di protezione posteriore antincastro:
a) | rifiuta di rilasciare l’omologazione CE o l’omologazione nazionale di un tipo di veicolo; |
b) | rifiuta di rilasciare l’omologazione CE o l’omologazione nazionale di un dispositivo di protezione posteriore antincastro come entità tecnica. |
2. A decorrere dall’11 marzo 2010, se non sono soddisfatti i requisiti di cui alla direttiva 70/221/CEE modificata dalla presente direttiva, uno Stato membro, per ragioni riguardanti i dispositivi di protezione posteriore antincastro:
a) | rifiuta l’immatricolazione o vieta la vendita o la messa in servizio di veicoli; |
b) |
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