Commission Directive 2006/75/EC of 11 September 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include dimoxystrobin as active substance (Text with EEA relevance)

Published date01 December 2007
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws
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12.9.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 248/3

DIRETTIVA 2006/75/CE DELLA COMMISSIONE

dell’11 settembre 2006

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 28 novembre 2001 il Regno Unito ha ricevuto dalla BASF la richiesta di iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 2002/593/CE della Commissione (2), il fascicolo è stato dichiarato completo, ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti riguardanti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
(2) Gli effetti di questa sostanza sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli usi indicati dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il progetto della relazione di valutazione sulla dimossistrobina il 14 agosto 2003.
(3) Il progetto della relazione di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentato alla Commissione il 10 agosto 2005 sotto forma di rapporto scientifico dell’EFSA per la dimossistrobina (3). Tale rapporto è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato il 4 aprile 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sulla dimossistrobina.
(4) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione possono essere ritenuti conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e descritti dettagliatamente nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno includere la dimossistrobina nell'allegato I di tale direttiva, al fine di garantire che in tutti gli Stati membri possano essere concesse le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva nel rispetto delle prescrizioni della direttiva.
(5) Fermi restando gli obblighi definiti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione per rivedere le autorizzazioni provvisorie esistenti di prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle pertinenti condizioni dell’allegato I. Gli Stati membri trasformano le autorizzazioni provvisorie esistenti in autorizzazioni a pieno titolo, le modificano o le revocano secondo quanto stabilito dalla direttiva 91/414/CEE.
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