Commission Directive 2006/80/EC of 23 October 2006 adapting certain directives in the field of energy, by reason of the accession of Bulgaria and Romania
Published date | 20 December 2006 |
Subject Matter | Energy,Accession |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 362, 20 December 2006 |
20.12.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 362/67 |
DIRETTIVA 2006/80/CE DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2006
che adegua determinate direttive in materia di energia, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,
considerando quanto segue:
(1) | A norma dell’articolo 56 dell’atto di adesione, qualora gli atti che rimangono validi dopo il 1o gennaio 2007 richiedano adattamenti a motivo dell'adesione, non contemplati dall'atto di adesione o dai relativi allegati, gli adattamenti necessari devono essere adottati dalla Commissione ogniqualvolta l'atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione. |
(2) | Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni e resi necessari dall'adesione e invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli all’occorrenza per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione. |
(3) | Occorre quindi modificare opportunamente le direttive 94/2/CE (1), 95/12/CE (2), 95/13/CE (3), 96/60/CE (4), 97/17/CE (5), 2002/31/CE (6) e 2002/40/CE (7) della Commissione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le direttive 94/2/CE, 95/12/CE, 95/13/CE, 96/60/CE, 97/17/CE, 2002/31/CE e 2002/40/CE sono modificate conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Gli Stati membri applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nelle materie disciplinate dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2006.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 45 del 17.2.1994, pag. 1.
(2) GU L 136 del 21.6.1995, pag. 1.
(3) GU L 136 del 21.6.1995, pag. 28.
(4) GU L 266 del 18.10.1996, pag. 1.
(5) GU L 118 del 7.5.1997, pag. 1.
(6) GU L 86 del 3.4.2002, pag. 26.
(7) GU L 128 del 15.5.2002, pag. 45.
ALLEGATO
ENERGIA
ETICHETTATURA INDICANTE IL CONSUMO DI ENERGIA
1. | 31994 L 0002: Direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni (GU L 45 del 17.2.1994, pag. 1), modificata da:
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2. | 31995 L 0012: Direttiva 95/12/CE della Commissione del 23 maggio 1995 che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico (GU L 136 del 21.6.1995, pag. 1), modificata da:
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3. | 31995 L 0013: Direttiva 95/13/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico (GU L 136 del 21.6.1995, pag. 28), modificata da:
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