Commission Directive 2006/81/EC of 23 October 2006 adapting Directive 95/17/EC as regards the non-inclusion of one or more ingredients on the list used for the labelling of cosmetic products and Directive 2005/78/EC as regards the measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from engines for use in vehicles, by reason of the accession of Bulgaria and Romania
Published date | 24 December 2008 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws |
20.12.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 362/92 |
DIRETTIVA 2006/81/CE DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2006
che adegua la direttiva 95/17/CE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici e la direttiva 2005/78/CE riguardo ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,
considerando quanto segue:
(1) | A norma dell’articolo 56 dell’atto di adesione, qualora gli atti che rimangono validi dopo il 1o gennaio 2007 richiedano adattamenti a motivo dell'adesione, non contemplati dall'atto di adesione o dai relativi allegati, gli atti necessari devono essere adottati dal Consiglio, a meno che l'atto iniziale non sia stato adottato dalla Commissione. |
(2) | Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni resi necessari dall'adesione e invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli all’occorrenza per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione. |
(3) | Occorre pertanto modificare opportunamente la direttiva 95/17/CE della Commissione (1), del 19 giugno 1995, recante modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco, previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici, e la direttiva 2005/78/CE della Commissione (2), del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o |
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