Commission Directive 2006/89/EC of 3 November 2006 adapting for the sixth time to technical progress Council Directive 94/55/EC on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by road (Text with EEA relevance)

Published date01 December 2007
Subject MatterApproximation of laws,Transport,Environment
L_2006305IT.01000401.xml
4.11.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 305/4

DIRETTIVA 2006/89/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2006

che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (1), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) Gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE menzionano gli allegati A e B dell’accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR) applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2005.
(2) L’ADR è aggiornato con cadenza biennale e quindi, a decorrere dal 1o gennaio 2007, sarà in vigore una versione modificata che prevede un periodo transitorio fino al 30 giugno 2007.
(3) Occorre pertanto modificare gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE.
(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose di cui all’articolo 9 della direttiva 94/55/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE sono modificati come segue.

1) L’allegato A è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO A Disposizioni dell'allegato A dell'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2007, fermo restando che l'espressione “parte contraente” è sostituita da “Stato membro”. Il testo delle modifiche della versione del 2007 dell’allegato A dell’ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena sarà disponibile.»
2) L’allegato B è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO B Disposizioni dell'allegato B all'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2007, fermo restando che l'espressione “parte contraente” è sostituita da “Stato membro”. Il testo delle modifiche della versione del 2007 dell’allegato B dell’ADR sarà pubblicato in...

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