Commission Directive 2006/90/EC of 3 November 2006 adapting for the seventh time to technical progress Council Directive 96/49/EC on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by rail (Text with EEA relevance)

Published date04 November 2006
Subject MatterApproximation of laws,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 305, 04 November 2006
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4.11.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 305/6

DIRETTIVA 2006/90/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2006

che adatta per la settima volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (1), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato della direttiva 96/49/CE rimanda al regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2005.
(2) Il RID è aggiornato con cadenza biennale. La nuova versione aggiornata si applicherà quindi a decorrere dal 1o gennaio 2007, con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2007.
(3) È pertanto necessario modificare l’allegato della direttiva 96/49/CE.
(4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose di cui all’articolo 9 della direttiva 96/49/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato della direttiva 96/49/CE è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO

Allegato al regolamento concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID) — Appendice C della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), nella sua versione applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il testo delle modifiche della versione 2007 del RID sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità non appena sarà disponibile.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le...

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