Commission Directive 2007/1/EC of 29 January 2007 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purposes of adapting Annex II thereof to technical progress (Text with EEA relevance)

Published date01 February 2007
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 25, 01 February 2007
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1.2.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 25/9

DIRETTIVA 2007/1/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2007

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato II

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo (CSPC),

considerando quanto segue:

(1) Successivamente ai pareri del CSPC emessi sulla base di studi scientifici, la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate hanno concordato una strategia globale che regolamenta le sostanze per la tintura per capelli e che obbliga l’industria a sottoporre alla valutazione del CSPC i dati scientifici in suo possesso sulle tinture per capelli.
(2) Devono essere incluse nell’allegato II le sostanze per le quali non è stato espresso un interesse esplicito durante la consultazione pubblica a difesa del loro impiego nelle tinture per capelli e per cui non sono stati presentati dati di sicurezza aggiornati ai fini di consentire un’adeguata valutazione dei rischi.
(3) Finora si considerava che la sostanza 4-ammino-3-fluorofenolo fosse coperta dalla voce generale, numero d’ordine 22, riguardante l’anilina, i suoi sali e i suoi derivati alogenati e solfonati. Tuttavia, poiché non è evidente che la sostanza 4-ammino-3-fluorofenolo appartenga alla famiglia dell'anilina, occorre includere una voce specifica per questa sostanza nell’allegato II.
(4) Ai fini della chiarezza, la sostanza epoxinazole deve essere spostata dal numero d’ordine separato 1182 al numero d’ordine 663 nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE.
(5) Poiché non sono stati presentati ulteriori dati scientifici al CSPC entro il 31 luglio 2006 per la valutazione della sostanza N,N'-dihexadecyl-N,N'-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide, è opportuno includerla nell’allegato II.
(6) È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/768/CEE.
(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i
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