Commission Directive 2007/17/EC of 22 March 2007 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purposes of adapting Annexes III and VI thereto to technical progress (Text with EEA relevance )

Published date29 February 2008
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws
L_2007082IT.01002701.xml
23.3.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 82/27

DIRETTIVA 2007/17/CE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2007

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati III e VI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato VI della direttiva 76/768/CEE stabilisce un elenco di conservanti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici. Le sostanze contrassegnate dal simbolo «(*)» possono essere aggiunte ai prodotti cosmetici anche in concentrazioni diverse da quelle specificate in tale allegato per scopi diversi dalla conservazione, se lo scopo specifico è apparente dalla presentazione del prodotto. Tuttavia, l'impiego di tali sostanze può essere soggetto a restrizioni contenute in altri allegati di tale direttiva.
(2) Le sostanze elencate nell’allegato VI non contrassegnate dal simbolo «(*)» non possono essere utilizzate in concentrazioni diverse da quelle specificate nell’allegato e le altre restrizioni di cui all’allegato sono altresì di applicazione se le sostanze vengono utilizzate per altri scopi specifici.
(3) Il comitato scientifico dei prodotti di consumo (di seguito «SCCP»), ha emesso un parere in base al quale le restrizioni relative al livello di utilizzo e le avvertenze di cui all’allegato VI devono essere applicate anche se i conservanti contrassegnati dal simbolo «(*)» sono utilizzati per altri scopi specifici.
(4) La Commissione ha pertanto chiesto all’industria di trasmettere dati di sicurezza per le sostanze contrassegnate dal simbolo «(*)», qualora esse siano utilizzate in concentrazioni superiori per altri scopi specifici.
(5) In base a tali dati di sicurezza il SCCP ha concluso che è sicuro l’impiego di diversi conservanti di cui all’allegato VI per altri scopi specifici in concentrazioni superiori.
(6) I limiti di sicurezza per la concentrazione dei conservanti quando vengono utilizzati per altri scopi specifici devono essere inclusi nell'allegato III della direttiva 76/768/CEE. A fini di chiarezza è opportuno indicare, per le voci pertinenti nell’allegato III, che la stessa sostanza è elencata nell’allegato VI di tale direttiva.
(7) Le sostanze non ritenute sicure dal SCCP per l’utilizzo in concentrazioni diverse da quelle stabilite nell'allegato VI per altri scopi specifici devono essere soggette alle restrizioni stabilite da detto allegato per l'impiego come conservanti. Il simbolo «(*)» deve pertanto essere soppresso da tali sostanze nell'allegato VI.
(8) Al fine di garantire un approccio coerente, tutte le sostanze elencate nell'allegato VI che possono essere aggiunte ai prodotti cosmetici, per altri impieghi specifici, in concentrazioni superiori a quelle stabilite in detto allegato devono essere contrassegnate dal simbolo «(*)».
(9) Inoltre, il SCCP ritiene sicuro aumentare la concentrazione massima dell’acido benzoico e del suo sale di sodio nei prodotti da risciacquare e nei prodotti per l’igiene orale e aumentare la concentrazione massima dello zinco piritione nei prodotti per capelli da eliminare con il risciacquo per l’impiego come conservante. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i numeri d’ordine 1 e 8 dell’allegato VI della direttiva 76/768/CEE.
(10) Secondo il SCCP inoltre, il metildibromo glutaronitrile non deve essere presente in alcun prodotto cosmetico, in quanto non è stato stabilito alcun livello di utilizzo sicuro per i prodotti cosmetici che richiedono e che non richiedono risciacquo. È pertanto necessario sopprimere tale sostanza dal numero d’ordine 36 dell’allegato VI della direttiva 76/768/CEE.
(11) È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/768/CEE.
(12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che, a decorrere dal 23 marzo 2008, i fabbricanti della Comunità o gli importatori stabiliti nella Comunità non commercializzino prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire che tali prodotti non siano commercializzati o messi a...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT