Commission Directive 2007/18/EC of 27 March 2007 amending Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council as regards the exclusion or inclusion of certain institutions from its scope of application and the treatment of exposures to multilateral development banks (Text with EEA relevance )

Published date05 December 2008
Subject MatterFreedom of establishment,Internal market - Principles,Approximation of laws
L_2007087IT.01000901.xml
28.3.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87/9

DIRETTIVA 2007/18/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2007

che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione o l'inclusione di taluni enti dal suo campo di applicazione e il trattamento delle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (1), in particolare l'articolo 150, paragrafo 1, lettere d) e l),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE elenca gli enti espressamente esclusi dal campo di applicazione della stessa direttiva.
(2) Il ministero danese dell'Economia, del commercio e dell'industria ha chiesto la cancellazione del Dansk Landbrugs Realkreditfond dall'elenco di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE. L'esame dello status giuridico e della struttura particolare del Dansk Landbrugs Realkreditfond ne giustifica la cancellazione dall'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE. Il ministero danese dell'Economia, del commercio e dell'industria ha chiesto altresì di modificare la denominazione del Danmarks Skibskreditfond in «Danmarks Skibskredit A/S», dato che l'ente ha cambiato denominazione.
(3) L'allegato VI, parte 1, punto 20, della direttiva 2006/48/CE elenca le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.
(4) La Banca mondiale ha chiesto, per conto dello Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni (International Finance Facility for Immunisation), l'inclusione di quest'ultimo nell'elenco di cui all'allegato VI, parte 1, punto 20, della direttiva 2006/48/CE.
(5) Lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni è un nuovo tipo di ente internazionale di finanziamento allo sviluppo. La sua base finanziaria è costituita dagli impegni di pagamento giuridicamente vincolanti (sovvenzioni) degli Stati donatori. I fondi presi in prestito dallo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni sui mercati internazionali dei capitali verranno utilizzati per finanziare programmi di vaccinazione in 70 dei paesi più poveri del mondo. Lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni opererà come la banca dell'Alleanza mondiale per i vaccini e le vaccinazioni (Global Alliance for Vaccines and Immunization), al fine di fornire finanziamenti che saranno erogati in forma di sovvenzioni a favore di programmi di vaccinazione nei paesi in via di sviluppo che soddisfano i requisiti. Lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni esternalizzerà le sue due principali attività a organismi multilaterali già esistenti: il finanziamento, la gestione finanziaria e la gestione del rischio saranno affidati alla Banca mondiale, mentre la gestione dei programmi e le funzioni di segreteria
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