Commission Directive 2007/22/EC of 17 April 2007 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purposes of adapting Annexes IV and VI thereto to technical progress (Text with EEA relevance)

Published date29 February 2008
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws
L_2007101IT.01001101.xml
18.4.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 101/11

DIRETTIVA 2007/22/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2007

recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati IV e VI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

(1) Il comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori, sostituito dal comitato scientifico dei prodotti di consumo (SCCP) con la decisione 2004/210/CE della Commissione (2), ha espresso un parere sull’uso sicuro del conservante iodopropinilbutilcarbammato (IPBC) nei cosmetici, concludendo che la dose giornaliera biodisponibile di iodio proveniente dai cosmetici non dovrebbe superare il 20 % della dose giornaliera raccomandata, pari a 150 μg, e che l’IPBC non dovrebbe essere usato nei prodotti per l’igiene orale e per le labbra.
(2) Dato che l’elenco di conservanti autorizzati nei cosmetici non dovrebbe essere troppo limitato, ma che l’esposizione allo iodio derivante da IPBC non dovrebbe essere troppo elevata, l’attuale voce 56 dell’allegato VI andrebbe modificata di conseguenza.
(3) Lo iodato di sodio e il colorante CI 45425 contengono iodio e, attualmente, sono elencati rispettivamente nell’allegato VI quale conservante autorizzato e nell’allegato IV quale colorante autorizzato. Considerata la mancanza d’interesse per le parti in causa a difendere l’uso di tali sostanze e considerato il parere del SCCP quanto alla necessità di ridurre l’esposizione allo iodio proveniente da prodotti cosmetici, dette autorizzazioni andrebbero ritirate.
(4) La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
(5) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati IV e VI della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che, a decorrere dal 18 ottobre 2008, i fabbricanti della Comunità o gli importatori stabiliti nella Comunità non commercializzino prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a...

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