Commission Directive 2007/50/EC of 2 August 2007 amending Council Directive 91/414/EEC to include beflubutamid and Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus as active substances (Text with EEA relevance)

Published date03 August 2007
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 202, 03 August 2007
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3.8.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 202/15

DIRETTIVA 2007/50/CE DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2007

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere tra le sostanze attive il beflubutamid e il virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il 27 giugno 2000, la Germania ha ricevuto, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la domanda con la quale una task force, costituita dalla Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG e dalla UBE Europe GmbH (quest’ultima ha nel frattempo lasciato la task force), chiedeva l’inclusione del beflubutamid tra le sostanze attive di cui all’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 2000/784/CE (2), la Commissione ha confermato che il fascicolo era «completo», nel senso che in linea di principio poteva essere ritenuto conforme alle prescrizioni in materia di dati e di informazioni previste dagli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
(2) Il 12 luglio 1996, i Paesi Bassi hanno ricevuto, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la domanda con la quale la Biosys (adesso Certis USA) chiedeva l’inclusione del virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua (di seguito «VPN spodoptera exigua») tra le sostanze attive di cui all’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 97/865/CE (3), la Commissione ha confermato che il fascicolo era «completo», nel senso che in linea di principio poteva essere ritenuto conforme alle prescrizioni in materia di dati e di informazioni previste dagli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
(3) Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE per gli utilizzi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione i progetti di rapporto di valutazione riguardanti queste sostanze, rispettivamente il 13 agosto 2002 (beflubutamid) e il 1o novembre 1999 (VPN spodoptera exigua).
(4) I progetti di rapporto di valutazione sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Tale esame è stato portato a termine il 15 maggio 2007 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione riguardanti il beflubutamid e il VPN spodoptera exigua.
(5) I diversi esami effettuati hanno mostrato che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive interessate possono, in generale, essere ritenuti conformi alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli utilizzi esaminati e descritti nei rapporti di riesame della Commissione. Occorre dunque includere il beflubutamid e il VPN spodoptera exigua nell’allegato I, in modo che le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive possano essere concesse in tutti gli Stati membri conformemente alle disposizioni della direttiva.
(6) Fermi restando gli obblighi che la direttiva 91/414/CEE fa derivare
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