Commission Directive 2009/108/EC of 17 August 2009 amending, for the purposes of adapting it to technical progress, Directive 97/24/EC of the European Parliament and of the Council on certain components and characteristics of two or three-wheel motor vehicles (Text with EEA relevance)

Published date18 August 2009
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 213, 18 August 2009
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18.8.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 213/10

DIRETTIVA 108/2009/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2009

che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (2) è una delle direttive particolari previste ai fini della procedura di omologazione CE dei veicoli a motore a due o tre ruote istituita dalla direttiva 2002/24/CE.
(2) Occorre modificare la procedura della prova di omologazione utilizzata per la misurazione degli inquinanti gassosi emessi dai veicoli a motore a due o tre ruote per tener conto del comportamento proprio dei veicoli ibridi. A tal fine è opportuno adottare una procedura simile a quella descritta nel regolamento n. 83 dell’UNECE sulle emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore.
(3) Per garantire che i veicoli ibridi rispettino in ogni modalità di funzionamento i valori limite di livello sonoro stabiliti dalla direttiva 97/24/CE, occorre anche modificare la procedura della prova di omologazione di cui alla direttiva 97/24/CE utilizzata dalla misurazione del rumore.
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 97/24/CE.
(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 97/24/CE è così modificata:

1) L’allegato II del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva;
2) l’allegato III del capitolo 9 della direttiva 97/24/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva;
3) l’allegato IV del capitolo 9 della direttiva 97/24/CE è modificato conformemente all’allegato III della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o maggio 2010 gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alla lotta contro l’inquinamento atmosferico o le emissioni sonore, rifiutare l’omologazione CE o vietare l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli a motore a due o a tre ruote conformi alla direttiva 97/24/CE come modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1o maggio 2010 gli Stati membri rifiutano, per motivi inerenti alla lotta contro l’inquinamento atmosferico o le emissioni sonore, l’omologazione CE di qualsiasi nuovo tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote non conforme alla direttiva 97/24/CE come modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.

(2) GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1.


ALLEGATO I

MODIFICA DELL’ALLEGATO II DEL CAPITOLO 5 DELLA DIRETTIVA 97/24/CE

L’allegato II del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE è così modificato:

1) È aggiunto il seguente punto 1.10:
«1.10. “veicolo ibrido elettrico (HEV)”: motociclo, triciclo o quadriciclo che ricava l’energia per la propulsione meccanica da entrambe le seguenti sorgenti di energia immagazzinata presenti a bordo del veicolo stesso:
a) un carburante di consumo
b) un dispositivo di accumulo dell’energia elettrica.»;
2) è inserito il seguente punto 2.2.1.3:
«2.2.1.3. Nel caso dei veicoli ibridi elettrici si applica l’appendice 3.»;
3) è aggiunta la seguente appendice 3:«
Appendice 3 Procedura di prova delle emissioni applicabile ai motocicli, ai tricicli e quadricicli ibridi elettrici 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente allegato stabilisce le disposizioni specifiche relative all’omologazione di veicoli ibridi elettrici. 2. CATEGORIE DI VEICOLI IBRIDI ELETTRICI
Ricarica del veicolo A ricarica esterna (1) (OVC) Non a ricarica esterna (2) (NOVC)
Commutatore della modalità di funzionamento No No
3. METODI DI PROVA DI TIPO I Per quanto concerne la prova di tipo I, i motocicli o tricicli ibridi elettrici devono essere sottoposti a prova in base alla procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a), di cui al punto 2.2.1.1.5 dell’allegato II. In ciascuna condizione di prova, il risultato della prova delle emissioni deve rispettare i limiti di cui al punto 2.2.1.1.5 dell’allegato II. 3.1. Veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (HEV OVC) senza commutatore della modalità di funzionamento 3.1.1. Devono essere eseguite due prove nelle condizioni seguenti.
Condizione A: la prova deve essere eseguita con un dispositivo di accumulo dell’energia elettrica a piena carica.
Condizione B: la prova deve essere eseguita con un dispositivo di accumulo dell’energia elettrica in condizioni di carica minima (massima scarica della capacità).
Il profilo dello stato di carica (state of charge — SOC) del dispositivo di accumulo dell’energia elettrica durante le diverse fasi della prova di tipo I è indicato nella sottoappendice 3. 3.1.2. Condizione A 3.1.2.1. Il procedimento ha inizio facendo scaricare il dispositivo di accumulo dell’energia nelle seguenti condizioni di marcia del veicolo:
a) a una velocità costante di 50 km/h fino all’avvio del motore termico dell’HEV;
b) oppure, se il veicolo non è in grado di raggiungere una velocità costante di 50 km/h senza l’avvio del motore termico, riducendo la velocità finché il veicolo è in grado di tenere per un determinato periodo di tempo/una determinata distanza (da stabilire d’intesa tra il servizio tecnico e il costruttore) una velocità costante inferiore a quella che determina l’avvio del motore termico; oppure
c) conformemente alle istruzioni del costruttore.
Il motore termico deve essere arrestato entro 10 secondi dal suo avvio automatico. 3.1.2.2. Condizionamento del veicolo 3.1.2.2.1. Prima della prova, il veicolo deve essere tenuto in un locale a temperatura relativamente costante compresa tra 293 e 303 K (20-30 °C). Il condizionamento deve essere condotto per almeno sei ore e proseguire sino a quando la differenza tra la temperatura dell’olio motore e dell’eventuale liquido di raffreddamento e la temperatura del locale risulti compresa tra ± 2 K e il dispositivo di accumulo dell’energia elettrica abbia raggiunto la piena carica con il procedimento descritto al punto 3.1.2.2.2. 3.1.2.2.2. Durante la sosta (soak), il dispositivo di accumulo dell’energia elettrica deve essere ricaricato con il procedimento di ricarica notturna normale di cui al punto 4.1.2 della sottoappendice 2. 3.1.2.3. Procedura di prova 3.1.2.3.1. Il veicolo deve essere avviato con i mezzi normalmente a disposizione del conducente. Il primo ciclo di prova comincia all’inizio della procedura di messa in moto del veicolo. 3.1.2.3.2. Possono essere impiegate le procedure di prova descritte al punto 3.1.2.3.2.1 o al punto 3.1.2.3.2.2. 3.1.2.3.2.1. Il campionamento comincia prima o all’inizio della procedura di messa in moto del veicolo e si conclude secondo quanto descritto per la procedura di prova applicabile (appendice 1 o appendice 1a) (fine del campionamento). 3.1.2.3.2.2. Il campionamento comincia prima o a all’inizio della procedura di messa in moto del veicolo e prosegue durante una serie di cicli di prova ripetuti. Si conclude al termine dell’ultima fase di minimo quando il dispositivo di accumulo dell’energia elettrica ha raggiunto la carica minima in base al criterio definito di seguito (fine del campionamento). Il bilancio elettrico Q [Ah], misurato con il procedimento descritto nella sottoappendice 1, serve a determinare quando il dispositivo di accumulo dell’energia elettrica ha raggiunto la carica minima. La carica minima del dispositivo di accumulo dell’energia elettrica si considera raggiunta nel ciclo di prova N se il bilancio elettrico nel ciclo di prova N + 1 non supera una scarica del 3 %, espressa come percentuale della capacità nominale del dispositivo di accumulo dell’energia (in Ah) nella condizione di carica massima. Su richiesta del costruttore possono essere effettuati cicli di prova supplementari e i relativi risultati possono essere inclusi nei calcoli di cui ai punti 3.1.2.3.5 e 3.1.2.3.6, purché il bilancio elettrico di ogni ciclo di prova aggiuntivo evidenzi una scarica del dispositivo di accumulo...

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