Commission Directive 2009/108/EC of 17 August 2009 amending, for the purposes of adapting it to technical progress, Directive 97/24/EC of the European Parliament and of the Council on certain components and characteristics of two or three-wheel motor vehicles (Text with EEA relevance)
Published date | 18 August 2009 |
Subject Matter | Approximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 213, 18 August 2009 |
18.8.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 213/10 |
DIRETTIVA 108/2009/CE DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2009
che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (2) è una delle direttive particolari previste ai fini della procedura di omologazione CE dei veicoli a motore a due o tre ruote istituita dalla direttiva 2002/24/CE. |
(2) | Occorre modificare la procedura della prova di omologazione utilizzata per la misurazione degli inquinanti gassosi emessi dai veicoli a motore a due o tre ruote per tener conto del comportamento proprio dei veicoli ibridi. A tal fine è opportuno adottare una procedura simile a quella descritta nel regolamento n. 83 dell’UNECE sulle emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore. |
(3) | Per garantire che i veicoli ibridi rispettino in ogni modalità di funzionamento i valori limite di livello sonoro stabiliti dalla direttiva 97/24/CE, occorre anche modificare la procedura della prova di omologazione di cui alla direttiva 97/24/CE utilizzata dalla misurazione del rumore. |
(4) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 97/24/CE. |
(5) | Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 97/24/CE è così modificata:
1) | L’allegato II del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva; |
2) | l’allegato III del capitolo 9 della direttiva 97/24/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva; |
3) | l’allegato IV del capitolo 9 della direttiva 97/24/CE è modificato conformemente all’allegato III della presente direttiva. |
Articolo 2
1. A decorrere dal 1o maggio 2010 gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alla lotta contro l’inquinamento atmosferico o le emissioni sonore, rifiutare l’omologazione CE o vietare l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli a motore a due o a tre ruote conformi alla direttiva 97/24/CE come modificata dalla presente direttiva.
2. A decorrere dal 1o maggio 2010 gli Stati membri rifiutano, per motivi inerenti alla lotta contro l’inquinamento atmosferico o le emissioni sonore, l’omologazione CE di qualsiasi nuovo tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote non conforme alla direttiva 97/24/CE come modificata dalla presente direttiva.
Articolo 3
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2009.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.
(2) GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1.
ALLEGATO I
MODIFICA DELL’ALLEGATO II DEL CAPITOLO 5 DELLA DIRETTIVA 97/24/CE
L’allegato II del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE è così modificato:
1) | È aggiunto il seguente punto 1.10:
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2) | è inserito il seguente punto 2.2.1.3:
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3) | è aggiunta la seguente appendice 3:« Appendice 3 Procedura di prova delle emissioni applicabile ai motocicli, ai tricicli e quadricicli ibridi elettrici 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente allegato stabilisce le disposizioni specifiche relative all’omologazione di veicoli ibridi elettrici. 2. CATEGORIE DI VEICOLI IBRIDI ELETTRICI
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