Commission Directive 2009/153/EC of 30 November 2009 amending Annex I to Council Directive 91/414/EEC as regards the common name and the purity of the active substance hydrolysed proteins (Text with EEA relevance)

Published date01 December 2009
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 314, 01 December 2009
L_2009314IT.01006701.xml
1.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 314/67

DIRETTIVA 2009/153/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il nome comune e la purezza della sostanza attiva proteine idrolizzate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE era stata modificata dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (2) per includervi determinate proteine idrolizzate.
(2) Lo Stato membro relatore ha ricevuto ulteriori informazioni sulle proteine idrolizzate. Da esse risulta che le proteine idrolizzate possono essere derivate da vari composti organici. Di conseguenza è opportuno fare riferimento al nome comune e alle specifiche relative alla purezza, come indicato nel rapporto di riesame sulle proteine idrolizzate.
(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT