Commission Directive 2009/153/EC of 30 November 2009 amending Annex I to Council Directive 91/414/EEC as regards the common name and the purity of the active substance hydrolysed proteins (Text with EEA relevance)
Published date | 01 December 2009 |
Subject Matter | Plant health legislation,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 314, 01 December 2009 |
1.12.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 314/67 |
DIRETTIVA 2009/153/CE DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2009
che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il nome comune e la purezza della sostanza attiva proteine idrolizzate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 91/414/CEE era stata modificata dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (2) per includervi determinate proteine idrolizzate. |
(2) | Lo Stato membro relatore ha ricevuto ulteriori informazioni sulle proteine idrolizzate. Da esse risulta che le proteine idrolizzate possono essere derivate da vari composti organici. Di conseguenza è opportuno fare riferimento al nome comune e alle specifiche relative alla purezza, come indicato nel rapporto di riesame sulle proteine idrolizzate. |
(3) | Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE. |
(4) | Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della...
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