Commission Directive 2009/163/EU of 22 December 2009 amending Directive 94/35/EC of the European Parliament and of the Council on sweeteners for use in foodstuffs with regard to neotame (Text with EEA relevance)

Published date23 December 2009
Subject MatterConsumer protection,public health,Approximation of laws,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 344, 23 December 2009
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23.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/37

DIRETTIVA 2009/163/UE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che modifica la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari per quanto riguarda il neotame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 31,

sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (2) stabilisce un elenco di edulcoranti che possono essere utilizzati nell’Unione e le condizioni del loro impiego.
(2) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha valutato la sicurezza del neotame come edulcorante ed aromatizzante e ha espresso il suo parere in data 27 settembre 2007 (3). Dopo aver considerato tutti i dati relativi a stabilità, prodotti di degradazione e tossicologia, l’EFSA ha concluso che il neotame non pone problemi dal punto di vista della sicurezza se destinato agli impieghi proposti di dolcificante e aromatizzante e ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (ADI) di 0-2 mg/kg di peso corporeo/die. L’EFSA ha inoltre fatto presente che stime prudenti dell’esposizione alimentare di adulti e bambini al neotame indicano come altamente improbabile che l’ADI possa essere superato ai livelli d’impiego proposti.
(3) Il neotame è un edulcorante molto intenso con un potere dolcificante circa 7 000-13 000 volte superiore a quello del saccarosio. Può essere utilizzato come sostituto del saccarosio o di altri edulcoranti in una vasta gamma di prodotti. Può essere utilizzato da solo o con altri edulcoranti. Il neotame può inoltre modificare il sapore di alimenti e bevande.
(4) È necessario modificare l’allegato della direttiva 94/35/CE per autorizzare l’utilizzo del neotame per le stesse applicazioni alimentari degli altri edulcoranti intensi attualmente ammessi. Va assegnato al neotame un nuovo numero E, ovvero E 961. Al fine di facilitare l’immissione sul mercato e l’utilizzo di questo nuovo edulcorante, è previsto che i prodotti conformi alle disposizioni della presente direttiva possano essere immessi sul mercato a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
(5) Conformemente al punto 34 del progetto interistituzionale «Legiferare meglio» (4), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato della direttiva 94/35/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 ottobre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto...

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