Commission Directive 2010/15/EU of 8 March 2010 amending Council Directive 91/414/EEC to include fluopicolide as active substance (Text with EEA relevance)

Published date09 March 2010
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 58, 09 March 2010
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9.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 58/5

DIRETTIVA 2010/15/UE DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2010

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva fluopicolide

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 7 maggio 2004 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bayer CropScience una domanda di iscrizione della sostanza attiva fluopicolide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2005/778/CE della Commissione (2), il fascicolo è stato dichiarato «completo», ovvero è stato considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
(2) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente di tale sostanza attiva sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di rapporto di valutazione il 12 dicembre 2005.
(3) Il rapporto di valutazione è stato esaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA e presentato alla Commissione il 4 giugno 2009 sotto forma di rapporto scientifico dell'EFSA sul fluopicolide (3). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimato il 27 novembre 2009 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il fluopicolide.
(4) Sulla base dei vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti fluopicolide soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il fluopicolide nell'allegato I della citata direttiva, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.
(5) Fatte salve tali conclusioni, è opportuno ottenere informazioni complementari su taluni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a condizioni. Per quanto riguarda il fluopicolide, è opportuno che il notificante sia tenuto a presentare ulteriori informazioni sulla rilevanza del metabolita M15 per le acque sotterranee.
(6) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, derivanti dall'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, è opportuno concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione per la revisione delle autorizzazioni provvisorie in corso di validità dei
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