Commission Directive 2010/21/EU of 12 March 2010 amending Annex I to Council Directive 91/414/EEC as regards the specific provisions relating to clothianidin, thiamethoxam, fipronil and imidacloprid (Text with EEA relevance)

Published date13 March 2010
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 65, 13 March 2010
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13.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 65/27

DIRETTIVA 2010/21/UE DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2010

che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative a clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Le sostanze attive clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid sono state incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE rispettivamente con le direttive della Commissione 2006/41/CE (2), 2007/6/CE (3), 2007/52/CE (4) e 2008/116/CE (5).
(2) Il rilascio accidentale di queste sostanze attive recentemente segnalato da diversi Stati membri ha portato a perdite consistenti di colonie di api da miele. Di conseguenza gli Stati membri interessati hanno preso misure precauzionali per sospendere temporaneamente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze.
(3) L’impiego di clothianidin, tiametoxam e imidacloprid è autorizzato solamente come insetticida, anche nel trattamento delle sementi. L’impiego di fipronil è tuttavia autorizzato solo come insetticida nel trattamento delle sementi. Gli incidenti segnalati dagli Stati membri riguardano l’impiego inopportuno di queste sostanze attive nel trattamento delle sementi.
(4) Per evitare incidenti in futuro, è necessario definire ulteriori disposizioni riguardanti clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid, comprese misure adeguate di attenuazione dei rischi.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
(6) La misura di cui alla presente direttiva è conforme al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 ottobre 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o novembre 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Se necessario gli Stati membri, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, modificano o ritirano entro il 31 ottobre 2010 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, tiametoxam, fipronil e imidacloprid.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2) GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 24.

(3) GU L 43 del 15.2.2007, pag. 13.

(4) GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3.

(5) GU L 337 del 16.12.2008, pag. 86.


ALLEGATO

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è così modificato:

1) nella riga 123 relativa al clothianidin, nella colonna «Disposizioni specifiche», la parte A è sostituita da quanto segue: «PARTE A Se ne può autorizzare l’impiego unicamente come insetticida. Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api da miele, per
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