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19.3.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 69/11 |
DIRETTIVA 2010/25/UE DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2010
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | In conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 29 novembre 2002 l’Italia ha ricevuto dalla Dow AgroScience una domanda d’iscrizione della sostanza attiva penoxsulam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2004/131/CE della Commissione (2) è stata riconosciuta la completezza del fascicolo, nel senso che poteva essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
(2) | In conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 9 gennaio 2004 il Regno Unito ha ricevuto dalla DuPont Ltd una domanda d’iscrizione della sostanza attiva proquinazid nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2004/686/CE della Commissione (3) è stata riconosciuta la completezza del fascicolo, nel senso che poteva essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
(3) | In conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 23 agosto 2001 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Bayer CropScience una domanda d’iscrizione della sostanza attiva spirodiclofen nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2002/593/CE della Commissione (4) è stata riconosciuta la completezza del fascicolo, nel senso che poteva essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
(4) | Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati secondo le disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per gli utilizzi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato un progetto di relazione di valutazione il 10 febbraio 2005 (penoxsulam), il 14 marzo 2006 (proquinazid) e il 21 aprile 2004 (spirodiclofen). |
(5) | Le relazioni di valutazione sono state sottoposte alla revisione inter pares degli Stati membri e dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione», e presentate alla Commissione sotto forma di rapporti scientifici dell’EFSA sul penoxsulam il 31 agosto 2009 (5), sul proquinazid il 13 ottobre 2009 (6) e sullo spirodiclofen il 27 luglio 2009 (7). Tali rapporti e i progetti di relazione di valutazione sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione, nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, e adottati il 22 gennaio 2010, sotto forma di rapporti di riesame della Commissione concernenti le sostanze penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen. |
(6) | Dai vari esami effettuati risulta che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione possono essere ritenuti conformi, in generale, alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli utilizzi esaminati e descritti nei rapporti di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere le sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen nell’allegato I di detta direttiva, al fine di garantire che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze siano concesse in conformità alle disposizioni di tale direttiva. |
(7) | Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere subordinata a condizioni. Per quanto riguarda il penoxsulam, è opportuno esigere che il notificante presenti ulteriori informazioni sui rischi indiretti per le piante acquatiche superiori. |
(8) | Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione per rivedere le attuali autorizzazioni provvisorie dei prodotti fitosanitari contenenti penoxsulam, proquinazid o spirodiclofen, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle condizioni pertinenti dell’allegato I. Gli Stati membri convertono le attuali autorizzazioni provvisorie in autorizzazioni |
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