Commission Directive 2010/25/EU of 18 March 2010 amending Council Directive 91/414/EEC to include penoxsulam, proquinazid and spirodiclofen as active substances (Text with EEA relevance)

Published date19 March 2010
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 69, 19 March 2010
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19.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69/11

DIRETTIVA 2010/25/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2010

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) In conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 29 novembre 2002 l’Italia ha ricevuto dalla Dow AgroScience una domanda d’iscrizione della sostanza attiva penoxsulam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2004/131/CE della Commissione (2) è stata riconosciuta la completezza del fascicolo, nel senso che poteva essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
(2) In conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 9 gennaio 2004 il Regno Unito ha ricevuto dalla DuPont Ltd una domanda d’iscrizione della sostanza attiva proquinazid nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2004/686/CE della Commissione (3) è stata riconosciuta la completezza del fascicolo, nel senso che poteva essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
(3) In conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 23 agosto 2001 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Bayer CropScience una domanda d’iscrizione della sostanza attiva spirodiclofen nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 2002/593/CE della Commissione (4) è stata riconosciuta la completezza del fascicolo, nel senso che poteva essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
(4) Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati secondo le disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per gli utilizzi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato un progetto di relazione di valutazione il 10 febbraio 2005 (penoxsulam), il 14 marzo 2006 (proquinazid) e il 21 aprile 2004 (spirodiclofen).
(5) Le relazioni di valutazione sono state sottoposte alla revisione inter pares degli Stati membri e dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione», e presentate alla Commissione sotto forma di rapporti scientifici dell’EFSA sul penoxsulam il 31 agosto 2009 (5), sul proquinazid il 13 ottobre 2009 (6) e sullo spirodiclofen il 27 luglio 2009 (7). Tali rapporti e i progetti di relazione di valutazione sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione, nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, e adottati il 22 gennaio 2010, sotto forma di rapporti di riesame della Commissione concernenti le sostanze penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen.
(6) Dai vari esami effettuati risulta che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione possono essere ritenuti conformi, in generale, alle prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli utilizzi esaminati e descritti nei rapporti di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere le sostanze attive penoxsulam, proquinazid e spirodiclofen nell’allegato I di detta direttiva, al fine di garantire che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze siano concesse in conformità alle disposizioni di tale direttiva.
(7) Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere subordinata a condizioni. Per quanto riguarda il penoxsulam, è opportuno esigere che il notificante presenti ulteriori informazioni sui rischi indiretti per le piante acquatiche superiori.
(8) Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione per rivedere le attuali autorizzazioni provvisorie dei prodotti fitosanitari contenenti penoxsulam, proquinazid o spirodiclofen, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle condizioni pertinenti dell’allegato I. Gli Stati membri convertono le attuali autorizzazioni provvisorie in autorizzazioni
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