Commission Directive 2010/37/EU of 17 June 2010 amending Directive 2008/60/EC laying down specific purity criteria on sweeteners (Text with EEA relevance )

Published date18 June 2010
Subject MatterFoodstuffs,Approximation of laws,public health,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 152, 18 June 2010
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18.6.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 152/12

DIRETTIVA 2010/37/UE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2010

che modifica la direttiva 2008/60/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 5,

sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2008/60/CE della Commissione (2), che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti, definisce i requisiti di purezza per gli edulcoranti per uso alimentare di cui alla direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (3).
(2) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha valutato le informazioni sulla sicurezza dell’uso del neotame come edulcorante e aromatizzante e ha espresso il suo parere in data 27 settembre 2007 (4). Sulla base degli utilizzi proposti, essa ha ritenuto opportuno permettere l’impiego di tale additivo alimentare. È pertanto necessario approvare specifiche per questo additivo alimentare al quale è stato assegnato il numero E 961.
(3) È necessario tener conto delle specifiche e delle tecniche di analisi relative agli additivi definite nel Codex Alimentarius, secondo quanto stabilito dal comitato misto di esperti per gli additivi alimentari (JECFA). In particolare, occorre adattare i criteri di purezza specifici al fine di tener conto, se del caso, dei limiti applicabili ai diversi metalli pesanti interessati.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/60/CE.
(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 2008/60/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo...

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