Commission Directive 2010/37/EU of 17 June 2010 amending Directive 2008/60/EC laying down specific purity criteria on sweeteners (Text with EEA relevance )
Published date | 18 June 2010 |
Subject Matter | Foodstuffs,Approximation of laws,public health,Consumer protection |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 152, 18 June 2010 |
18.6.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 152/12 |
DIRETTIVA 2010/37/UE DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2010
che modifica la direttiva 2008/60/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 5,
sentita l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 2008/60/CE della Commissione (2), che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti, definisce i requisiti di purezza per gli edulcoranti per uso alimentare di cui alla direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (3). |
(2) | L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha valutato le informazioni sulla sicurezza dell’uso del neotame come edulcorante e aromatizzante e ha espresso il suo parere in data 27 settembre 2007 (4). Sulla base degli utilizzi proposti, essa ha ritenuto opportuno permettere l’impiego di tale additivo alimentare. È pertanto necessario approvare specifiche per questo additivo alimentare al quale è stato assegnato il numero E 961. |
(3) | È necessario tener conto delle specifiche e delle tecniche di analisi relative agli additivi definite nel Codex Alimentarius, secondo quanto stabilito dal comitato misto di esperti per gli additivi alimentari (JECFA). In particolare, occorre adattare i criteri di purezza specifici al fine di tener conto, se del caso, dei limiti applicabili ai diversi metalli pesanti interessati. |
(4) | Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/60/CE. |
(5) | Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato I della direttiva 2008/60/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo...
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