Commission Directive 2010/4/EU of 8 February 2010 amending, for the purpose of adaptation to technical progress, Annex III to Council Directive 76/768/EEC concerning cosmetic products (Text with EEA relevance)

Published date09 February 2010
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 36, 09 February 2010
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9.2.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 36/21

DIRETTIVA 2010/4/UE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2010

che modifica l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori,

considerando quanto segue:

(1) Esistono attualmente due sostanze non ossidanti impiegate nelle tinture per capelli il cui uso nei prodotti cosmetici è autorizzato a titolo provvisorio fino al 31 dicembre 2010, con le restrizioni e le condizioni di cui all'allegato III, parte seconda, della direttiva 76/768/CEE.
(2) Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») ha espresso pareri definitivi sulla sicurezza delle sostanze non ossidanti HC Orange No. 2 e 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole, impiegate nelle tinture per capelli, di cui all'allegato III, parte seconda, numeri d'ordine 26 e 29. Il CSSC ha raccomandato concentrazioni massime autorizzate nel prodotto cosmetico finito dell'1,0 % per HC Orange No. 2 e dello 0,2 % per 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole. Pertanto, l'impiego di HC Orange No. 2 e 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole può essere definitivamente regolamentato nell'allegato III, parte prima.
(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 76/768/CEE.
(4) Al fine di facilitare la transizione per quanto riguarda la commercializzazione di prodotti contenenti la sostanza HC Orange No. 2 non conformi alle prescrizioni in materia di etichettatura stabilite dalla presente direttiva, occorre prevedere periodi transitori appropriati.
(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 76/768/CEE

L'allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 1o settembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all'allegato della presente direttiva, ad eccezione degli obblighi in materia di etichettatura figuranti alla voce 208, colonna f, a decorrere dal 1o dicembre...

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