Commission Directive 2010/77/EU of 10 November 2010 amending Council Directive 91/414/EEC as regards the expiry dates for inclusion in Annex I of certain active substances Text with EEA relevance

Published date11 November 2010
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 293, 11 November 2010
L_2010293IT.01004801.xml
11.11.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 293/48

DIRETTIVA 2010/77/UE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2010

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le scadenze dell'iscrizione di determinate sostanze attive nell'allegato I

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Le iscrizioni delle sostanze attive elencate nell'allegato della presente direttiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE scadranno tra il 31 maggio 2011 e il 31 dicembre 2012.
(2) L'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE stabilisce che l'iscrizione di una sostanza attiva può essere rinnovata su richiesta purché la domanda sia presentata almeno due anni prima della scadenza del periodo d'iscrizione. La Commissione ha ricevuto domande per il rinnovo dell'iscrizione di tutte le sostanze di cui al considerando 1.
(3) Saranno necessarie norme dettagliate per la presentazione e la valutazione di informazioni supplementari necessarie per il rinnovo dell'iscrizione delle sostanze nell'allegato I. Pertanto, occorre prorogare l'iscrizione delle sostanze attive di cui al considerando 1 per il tempo necessario affinché i richiedenti possano elaborare le loro domande e la Commissione possa valutarle e prendere una decisione al riguardo.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è così modificato:

(1) La riga 7 è sostituita dal testo seguente:
N. Nome comune, numeri d'identificazione Denominazione IUPAC Purezza (1) Entrata in vigore Scadenza dell'iscrizione Disposizioni specifiche
«7 Metsulfuron metile N. CAS 74223-64-6 N. CEE 441 2-(4-metossi-6-metil-1,3,5,-triazin-2-ilcarbamoilsulfamoil)benzoato di metile 960 g/kg 1o luglio 2001 31 dicembre 2015 Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono:
prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee,
prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi.
Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 16 giugno 2000.»
(2) Le righe da 9 a 28 sono sostituite dalle seguenti:
N. Nome comune, numeri d'identificazione Denominazione IUPAC Purezza (2) Entrata in vigore Scadenza dell'iscrizione Disposizioni specifiche
«9 Triasulfuron N. CAS 82097-50-5 N. CIPAC 480 1-[2-(2-cloroetossi)fenilsolfonil]-3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)urea 940 g/kg 1o agosto 2001 31 dicembre 2015 Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono:
prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee,
prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 13 luglio 2000.
10 Esfenvalerate N. CAS 66230-04-4 N. CIPAC 481 (S)-α-ciano-3-fenossibenzil-(S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirrato 830 g/kg 1o agosto 2001 31 dicembre 2015 Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono:
prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 13 luglio 2000.
11 Bentazone N. CAS 25057-89-0 N. CIPAC 366 3-isopropil-(1H)-2,1,3-benzotiadiazin-4-(3H)-one-2,2-diossido 960 g/kg 1o agosto 2001 31 dicembre 2015 Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 13 luglio 2000.
12 Lambda-cialotrina N. CAS 91465-08-6 N. CIPAC 463 Miscela (nel rapporto 1:1) di:
(S)-alfa-ciano-3-fenossibenziol (Z)-(1R,3R)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato e
(R)-alfa-ciano-3-fenossibenziol (Z)-(1S,3S)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato
810 g/kg 1o gennaio 2002 31 dicembre 2015 Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono:
prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori,
prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio, api incluse, nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi,
prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti e in particolare ai relativi effetti acuti
Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 19 ottobre 2000.
13 Fenexamid N. CAS 126833-17-8 N. CIPAC 603 N-(2,3-dicloro-4-idrossifenil)-1-metilcicloesanocarbossammide ≥ 950 g/kg 1o giugno 2001 31 dicembre 2015 Possono essere autorizzate soltanto le utilizzazioni come fungicida. Nel processo decisionale secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze sugli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 19 ottobre 2000.
14 Amitrolo N. CAS 61-82-5 N. CIPAC 90 H-[1,2,4]-triazolo-3-ilammina 900 g/kg 1o gennaio 2002 31 dicembre 2015 Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sull'amitrolo, in particolare delle relative appendici I e II, portato a termine dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione:
degli operatori,
delle acque sotterranee in zone vulnerabili, soprattutto in rapporto a impieghi non colturali,
degli artropodi utili,
degli uccelli e dei mammiferi selvatici; l'utilizzazione nel periodo della riproduzione può essere autorizzata solo se, in base ad un'adeguata valutazione dei rischi, essa non comporta effetti inaccettabili e se nelle condizioni di autorizzazione sia inclusa, ove necessario, l'adozione di misure di attenuazione dei rischi.
15 Diquat N. CAS 2764-72-9 (ione), 85-00-7 (dibromuro) N. CIPAC 55 9,10-diidro-8a,10a-diazoniafenantrene (dibromuro) 950 g/kg 1o gennaio 2002 31 dicembre 2015 Sulla base delle informazioni attuali, possono essere autorizzate soltanto le utilizzazioni come erbicida terrestre e disseccante. Non possono essere autorizzate le utilizzazioni come diserbante acquatico. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul diquat, in particolare delle relative appendici I e II, portato a termine dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. In tale valutazione generale, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione:
alle possibili conseguenze
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