Commission Directive 77/794/EEC of 4 November 1977 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Directive 76/308/EEC on mutual assistance for the recovery of claims resulting from operations forming part of the system of financing the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, and of agricultural levies and customs duties

Published date17 October 1985
Subject MatterApproximation of laws,Financial provisions,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 333, 24 December 1977
EUR-Lex - 31977L0794 - IT

Direttiva 77/794/CEE della Commissione, del 4 novembre 1977, che stabilisce le modalità pratiche necessarie per l'applicazione di talune disposizioni della direttiva 76/308/CEE relativa alla mutua assistenza in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del FEAOG, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali

Gazzetta ufficiale n. L 333 del 24/12/1977 pag. 0011 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 2 pag. 0098
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 4 pag. 0237
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 2 pag. 0098
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 4 pag. 0189
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 4 pag. 0189


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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1977

che stabilisce le modalità pratiche necessarie per l ' applicazione di talune disposizioni della direttiva 76/308/CEE relativa alla mutua assistenza in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del FEAOG , nonchù dei prelievi agricoli e dei dazi doganali

( 77/794/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 76/308/CEE del Consiglio , del 15 marzo 1976 , relativa alla mutua assistenza in materia di ricupero dei crediti che risultano da operazioni che fanno parte di un sistema di finanziamento del Fondo europeo d ' orientamento e di garanzia agricola , nonchù dei prelievi agricoli e dei dazi doganali ( 1 ) , in particolare l ' articolo 22 , paragrafo 1 ,

considerando che la citata direttiva ha creato un sistema di mutua assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri per la trasmissione all ' autorità richiedente di ogni informazione che possa esserle utile , per la notifica al destinatario di atti o di decisioni che lo riguardano , per l ' adozione di provvedimenti cautelari e per il ricupero da parte dell ' autorità adita di crediti per conto dell ' autorità richiedente ;

considerando che occorre definire le modalità pratiche di funzionamento di detta mutua assistenza in ognuno di tali settori al fine di darle tutta l ' efficacia desiderata ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato del recupero ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva determina le modalità pratiche per l ' applicazione dell ' articolo 54 , paragrafi 2 e 4 , dell ' articolo 5 , paragrafi 2 e 3 , dell ' articolo 7 , paragrafi 1 , 3 e 5 e degli articoli 9 e 12 , paragrafo 1 , della direttiva 76/308/CEE qui di seguito definita « direttiva di base » .

2 . La presente direttiva stabilisce inoltre le modalità pratiche per la conversione , il trasferimento delle somme ricuperate e la determinazione dell ' importo minimo dei crediti che può dar luogo ad una domanda di assistenza .

TITOLO I

Domande di informazioni

Articolo 2

1 . La domanda di informazioni di cui all ' articolo 4 della direttiva di base è redatta per iscritto secondo il modello di cui all ' allegato I . Essa reca il timbro ufficiale dell ' autorità richiedente ed è firmata da un suo funzionario debitamente autorizzato a formulare tale domanda .

2 . L ' autorità richiedente segnala nella domanda ogni altra autorità eventualmente adita cui è stata inviata un ' analoga domanda di informazioni .

Articolo 3

La domanda di informazioni può riguardare :

- il debitore principale ,

- oppure un ' altra persona tenuta al pagamento del credito , ai sensi delle norme vigenti nello Stato membro in cui ha sede l ' autorità richiedente .

Qualora l ' autorità richiedente abbia conoscenza che i beni appartenenti all ' una o all ' altra delle persone designate al comma precedente sono detenuti da una terza persona , la domanda può riguardare anche quest ' ultima .

Articolo 4

L ' autorità adita per iscritto ( se possibile via telex ) ricevuta della domanda di informazioni entro il più breve termine , e in ogni caso , nei sette giorni successivi alla data di ricezione della domanda medesimi .

Articolo 5

1 . L ' autorità adita trasmette all ' autorità richiedente le informazioni richieste man mano che le riceve .

2 . Se non è stato possibile ottenere la totalità o parte delle informazioni richieste entro termini ragionevoli , tenuto l ' autorità adita ne informa l ' autorità richiedente , specificandone le ragioni .

In ogni caso , allo scadere del termine di 6 mesi dalla data in cui è stata accusata la ricezione della domanda , l ' autorità richiedente sull ' esito delle ricerche effettuate allo scopo di ottenere le informazioni richieste .

Tenuto conto delle informazioni ad essa comunicate dall ' autorità adita , l ' autorità richiedente può domandare a quest ' ultima di proseguire le sue ricerche . Detta domanda deve essere fatta per iscritto ( se possibile via telex ) nel termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione del risultato delle ricerche effettuate dall ' autorità adita . L ' autorità adita dà...

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