Commission Directive 84/4/EEC of 20 December 1983 amending Directives 71/393/EEC, 72/199/EEC and 78/633/EEC establishing Community methods of analysis for the official control of feedingstuffs
Published date | 18 January 1984 |
Subject Matter | Animal feedingstuffs,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 15, 18 January 1984 |
Direttiva 84/4/CEE della Commissione del 20 dicembre 1983 che modifica le direttive 71/393/CEE, 72/199/CEE e 78/633/CEE che fissano i metodi d'analisi Comunitàri per il controllo ufficiale degli alimenti per animali
Gazzetta ufficiale n. L 015 del 18/01/1984 pag. 0028 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0033
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0233
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0033
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0233
In mancanza di interferenze , le rette dovrebbero essere parallele . In pratica , esse sono considerate parallele allorchù ( SH - SL ) e ( UH - UL ) non differiscono fra loro di più del 10 % della loro media .
Se le rete non sono parallele , è possibile eliminare sia U1 e S1 , sia U8 e S8 . In questo caso , i valori SL , SH , UL e UH che permettono di ottenere le rette più appropriate vanno calcolati mediante le formule seguenti :
( a' ) SL = 5s1 + 2s2 - s4 / 6 o 5s2 + 2s4 - s8 / 6
( b' ) SH = 5s4 + 2s2 - s1 / 6 o 5s2 + 2s4 - s2 /6
e mediante formule analoghe per UL e UH . Se si utilizza quest ' alternativa , bisogna verificiare il parallelismo delle rette nel modo soprà descritto . Se il risultato è stato ottenuto a partire da tre punti , ciò va indicato sul mercato di analisi .
Quando le rete sono considerate parallele , calcolare il logaritmo dell ' attività relativa ( log . A ) con una delle formule seguenti :
Per 4 punti
( c ) log . A = ( u1 + u2 + u4 + u8 - s1 - s2 - s4 - s8 ) × 0,602 / u4 + u8 + s4 + s8 - u1 - u2 - s1 - s2
Per 3 punti
( d ) log . A = ( u1 + u2 + u4 - s1 - s2 - s4 ) × 0,401 / u4 + s4 - u1 - s1
o
( d' ) log . A = ( u2 + u4 + u8 - s2 - s4 - s8 ) × 0,0401 / u8 + s8 - u2 - s2
Attività dell ' estratto del campione = attività dello standard corrispondente × A :
( U8 = S8 × A )
Se l ' attività relativa si trova al di fuori della gamma di valori compresi fra 0,5 e 2,0 ripetere la determinazione procedendo ad opportune regolazioni delle concentrazioni dell ' estratto o , eventualmente , delle soluzioni di riferimento . Quando tale attività non può essere ricondotta nella gamma di valori richiesta , il risultato deve essere considerato approssimativo e tale indicazione deve figurare sul certificato di analisi .
Allorchù le rette non sono considerate parallele , ripetere la determinazione . Se in base a questa nuova determinazione non è ancora possibile ottenere il parallelismo , la determinazione deve essere considerata insoddisfacente .
9 . Ripetibilità
La differenza fra i risultati di due determinazione effettuate sullo stesso campione dallo stesso analista non deve eccedere :
- 2 mg/kg , in valore assoluto , per i contenuti in zinco-bacitranica inferiori a 10 mg/kg ;
- 20 % del risultato più elevato per i contenuti da 10 a 25 mg/kg ;
- 5 mg/kg , in valore assoluto , per i contenuti da 25 a 50 mg/kg ;
- 10 % del risultato più elevato per i contenuti superiori a 50 mg/kg » .
( 1 ) 1 mg di zinco-bacitracina ( qualità per mangimistica ) equivale a 42 unità internazionali ( UI )
( a ) Possono essere impiegati altri metodi , purchù sia dimostrato che essi diano sospensioni di batteri analoghe .
( b ) si può utilizzare qualunque terreno colturale del commercio che dia gli stessi risultati .*****
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1983
che modifica le direttive 71/393/CEE, 72/199/CEE e 78/633/CEE che fissano i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali
(84/4/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 2,
considerando che le direttive 71/393/CEE (2), 72/199/CEE (3) e 78/633/CEE della Commissione (4) fissano rispettivamente i metodi di determinazione delle sostanze grasse gregge e di dosaggio della virginiamicina e della zinco-bacitracina; che è necessario sostituire tali metodi con metodi adattati all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nell'allegato della direttiva 71/393/CEE, il testo della parte 4 « Determinazione delle sostanze grasse gregge » è sostituito dal testo figurante nell'allegato I della presente direttiva.
Articolo 2
Nell'allegato II della direttiva 72/199/CEE, il testo della parte 5 « Dosaggio della virginiamicina - per diffusione in agar » è sostituito dal testo figurante nell'allegato II della presente direttiva.
Articolo 3
Nell'allegato della direttiva 78/633/CEE, il testo della parte 1 « Dosaggio della zinco-bacitracina - per diffusione in agar » è sostituito dal testo figurante nell'allegato III della presente direttiva.
Articolo 4
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro e non oltre il 1o giugno 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 2.
(2) GU n. L 279 del 20. 12. 1971, pag. 7.
(3) GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6.
(4) GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 43.
ALLEGATO I
« 4. DETERMINAZIONE DELLE SOSTANZE GRASSE GREGGE
1. Scopo e campo di applicazione
Il metodo permette di determinare il contenuto in sostanze grasse gregge degli alimenti per gli animali. Il metodo non riguarda l'analisi dei semi e dei frutti oleosi previsti nel regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966.
Dei due procedimenti sotto descritti, dovrà essere applicato il primo o il secondo in funzione della natura dell'alimento.
1.1. Procedimento A
Applicabile agli alimenti semplici di origine vegetale, salvo quelli riconosciuti come contenenti materie grasse che non possono essere completamente estratte con l'etere di petrolio senza idrolisi preliminare. Queste eccezioni comprendono i glutini, i lieviti, le proteine di soia e di patata. Questo procedimento è ugualmente applicabile agli alimenti composti, salvo quelli che contengono polvere di latte o le cui materie grasse non possono essere completamente estratte con l'etere di petrolio senza idrolisi preliminare.
1.2. Procedimento B
Applicabile agli alimenti semplici di origine animale, nonché agli alimenti citati nel precedente punto 1.1 come eccezioni all'applicazione del procedimento A.
2. Principio
2.1. Procedimento A
Il campione è estratto con etere di petrolio. Il solvente viene eliminato ed il residuo viene essiccato e pesato.
2.2. Procedimento B
Il campione è trattato a caldo con acido cloridrico. La miscela viene raffreddata e filtrata. Dopo essere stato lavato ed essiccato, il residuo è sottoposto all'analisi secondo il procedimento A.
3. Reattivi
3.1. Etere di petrolio, con punto di ebollizione compreso fra 40 °C e 60 °C. L'indice di bromo deve essere inferiore a 1 ed il residuo di evaporazione inferiore a 2 mg/100 ml.
3.2. Solfato di sodio, anidro.
3.3. Acido cloridrico 3 N.
3.4. Coadiuvante di filtrazione, per esempio farina fossile, Hyflo-supercel.
4. Apparecchiatura
4.1. Estrattore. Se l'apparecchio è munito...
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