Commission Directive 84/4/EEC of 20 December 1983 amending Directives 71/393/EEC, 72/199/EEC and 78/633/EEC establishing Community methods of analysis for the official control of feedingstuffs

Published date18 January 1984
Subject MatterAnimal feedingstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 15, 18 January 1984
EUR-Lex - 31984L0004 - IT

Direttiva 84/4/CEE della Commissione del 20 dicembre 1983 che modifica le direttive 71/393/CEE, 72/199/CEE e 78/633/CEE che fissano i metodi d'analisi Comunitàri per il controllo ufficiale degli alimenti per animali

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 18/01/1984 pag. 0028 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0033
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0233
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0033
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0233


In mancanza di interferenze , le rette dovrebbero essere parallele . In pratica , esse sono considerate parallele allorchù ( SH - SL ) e ( UH - UL ) non differiscono fra loro di più del 10 % della loro media .

Se le rete non sono parallele , è possibile eliminare sia U1 e S1 , sia U8 e S8 . In questo caso , i valori SL , SH , UL e UH che permettono di ottenere le rette più appropriate vanno calcolati mediante le formule seguenti :

( a' ) SL = 5s1 + 2s2 - s4 / 6 o 5s2 + 2s4 - s8 / 6

( b' ) SH = 5s4 + 2s2 - s1 / 6 o 5s2 + 2s4 - s2 /6

e mediante formule analoghe per UL e UH . Se si utilizza quest ' alternativa , bisogna verificiare il parallelismo delle rette nel modo soprà descritto . Se il risultato è stato ottenuto a partire da tre punti , ciò va indicato sul mercato di analisi .

Quando le rete sono considerate parallele , calcolare il logaritmo dell ' attività relativa ( log . A ) con una delle formule seguenti :

Per 4 punti

( c ) log . A = ( u1 + u2 + u4 + u8 - s1 - s2 - s4 - s8 ) × 0,602 / u4 + u8 + s4 + s8 - u1 - u2 - s1 - s2

Per 3 punti

( d ) log . A = ( u1 + u2 + u4 - s1 - s2 - s4 ) × 0,401 / u4 + s4 - u1 - s1

o

( d' ) log . A = ( u2 + u4 + u8 - s2 - s4 - s8 ) × 0,0401 / u8 + s8 - u2 - s2

Attività dell ' estratto del campione = attività dello standard corrispondente × A :

( U8 = S8 × A )

Se l ' attività relativa si trova al di fuori della gamma di valori compresi fra 0,5 e 2,0 ripetere la determinazione procedendo ad opportune regolazioni delle concentrazioni dell ' estratto o , eventualmente , delle soluzioni di riferimento . Quando tale attività non può essere ricondotta nella gamma di valori richiesta , il risultato deve essere considerato approssimativo e tale indicazione deve figurare sul certificato di analisi .

Allorchù le rette non sono considerate parallele , ripetere la determinazione . Se in base a questa nuova determinazione non è ancora possibile ottenere il parallelismo , la determinazione deve essere considerata insoddisfacente .

9 . Ripetibilità

La differenza fra i risultati di due determinazione effettuate sullo stesso campione dallo stesso analista non deve eccedere :

- 2 mg/kg , in valore assoluto , per i contenuti in zinco-bacitranica inferiori a 10 mg/kg ;

- 20 % del risultato più elevato per i contenuti da 10 a 25 mg/kg ;

- 5 mg/kg , in valore assoluto , per i contenuti da 25 a 50 mg/kg ;

- 10 % del risultato più elevato per i contenuti superiori a 50 mg/kg » .

( 1 ) 1 mg di zinco-bacitracina ( qualità per mangimistica ) equivale a 42 unità internazionali ( UI )

( a ) Possono essere impiegati altri metodi , purchù sia dimostrato che essi diano sospensioni di batteri analoghe .

( b ) si può utilizzare qualunque terreno colturale del commercio che dia gli stessi risultati .*****

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1983

che modifica le direttive 71/393/CEE, 72/199/CEE e 78/633/CEE che fissano i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali

(84/4/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 2,

considerando che le direttive 71/393/CEE (2), 72/199/CEE (3) e 78/633/CEE della Commissione (4) fissano rispettivamente i metodi di determinazione delle sostanze grasse gregge e di dosaggio della virginiamicina e della zinco-bacitracina; che è necessario sostituire tali metodi con metodi adattati all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato della direttiva 71/393/CEE, il testo della parte 4 « Determinazione delle sostanze grasse gregge » è sostituito dal testo figurante nell'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Nell'allegato II della direttiva 72/199/CEE, il testo della parte 5 « Dosaggio della virginiamicina - per diffusione in agar » è sostituito dal testo figurante nell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Nell'allegato della direttiva 78/633/CEE, il testo della parte 1 « Dosaggio della zinco-bacitracina - per diffusione in agar » è sostituito dal testo figurante nell'allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro e non oltre il 1o giugno 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 2.

(2) GU n. L 279 del 20. 12. 1971, pag. 7.

(3) GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6.

(4) GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 43.

ALLEGATO I

« 4. DETERMINAZIONE DELLE SOSTANZE GRASSE GREGGE

1. Scopo e campo di applicazione

Il metodo permette di determinare il contenuto in sostanze grasse gregge degli alimenti per gli animali. Il metodo non riguarda l'analisi dei semi e dei frutti oleosi previsti nel regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966.

Dei due procedimenti sotto descritti, dovrà essere applicato il primo o il secondo in funzione della natura dell'alimento.

1.1. Procedimento A

Applicabile agli alimenti semplici di origine vegetale, salvo quelli riconosciuti come contenenti materie grasse che non possono essere completamente estratte con l'etere di petrolio senza idrolisi preliminare. Queste eccezioni comprendono i glutini, i lieviti, le proteine di soia e di patata. Questo procedimento è ugualmente applicabile agli alimenti composti, salvo quelli che contengono polvere di latte o le cui materie grasse non possono essere completamente estratte con l'etere di petrolio senza idrolisi preliminare.

1.2. Procedimento B

Applicabile agli alimenti semplici di origine animale, nonché agli alimenti citati nel precedente punto 1.1 come eccezioni all'applicazione del procedimento A.

2. Principio

2.1. Procedimento A

Il campione è estratto con etere di petrolio. Il solvente viene eliminato ed il residuo viene essiccato e pesato.

2.2. Procedimento B

Il campione è trattato a caldo con acido cloridrico. La miscela viene raffreddata e filtrata. Dopo essere stato lavato ed essiccato, il residuo è sottoposto all'analisi secondo il procedimento A.

3. Reattivi

3.1. Etere di petrolio, con punto di ebollizione compreso fra 40 °C e 60 °C. L'indice di bromo deve essere inferiore a 1 ed il residuo di evaporazione inferiore a 2 mg/100 ml.

3.2. Solfato di sodio, anidro.

3.3. Acido cloridrico 3 N.

3.4. Coadiuvante di filtrazione, per esempio farina fossile, Hyflo-supercel.

4. Apparecchiatura

4.1. Estrattore. Se l'apparecchio è munito...

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