Commission Directive 91/71/EEC of 16 January 1991 completing Council Directive 88/388/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to flavourings for use in foodstuffs and to source materials for their production

Published date15 February 1991
Subject MatterFoodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 42, 15 February 1991
EUR-Lex - 31991L0071 - IT 31991L0071

Direttiva 91/71/CEE della Commissione del 16 gennaio 1991 che completa la direttiva 88/388/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione

Gazzetta ufficiale n. L 042 del 15/02/1991 pag. 0025 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 20 pag. 0064
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 20 pag. 0064


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 1991 che completa la direttiva 88/388/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (91/71/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che le divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura degli aromi destinati al consumatore finale possono ostacolare la libera circolazione di tali prodotti e falsare le condizioni di concorrenza;

considerando che l'obiettivo principale di qualsiasi regolamentazione relativa all'etichettatura degli aromi è quello di soddisfare l'esigenza d'informazione e di tutela del consumatore;

considerando che, conformemente alla procedura dell'articolo 9 della direttiva 88/388/CEE, il progetto dei provvedimenti da adottare è stato sottoposto al Comitato permanente per i prodotti alimentari, che non è stato in grado di pronunciarsi in merito, e che pertanto la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta relativa ai provvedimenti da adottare;

considerando che il Consiglio non ha statuito in merito entro il termine di tre mesi che gli era stato assegnato e che pertanto spetta alla Commissione adottare i suddetti provvedimenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1

È aggiunto l'articolo seguente:

« Articolo 9 bis

1. Gli aromi destinati ad essere venduti al consumatore finale possono essere...

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