Commission Directive 92/39/EEC of 14 May 1992 amending Directive 90/128/EEC relating to plastics materials and articles intended to come into contact with foodstuffs

Published date23 June 1992
Subject MatterInternal market - Principles,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 168, 23 June 1992
EUR-Lex - 31992L0039 - IT 31992L0039

Direttiva 92/39/CEE della Commissione del 14 maggio 1992 recante modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 23/06/1992 pag. 0021 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 23 pag. 0067
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 23 pag. 0067


DIRETTIVA 92/39/CEE DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 1992 recante modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che la direttiva 90/128/CEE della Commissione (2) ed in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, prevede la revisione dell'allegato II ed in particolare della sezione B;

considerando che in base alle informazioni disponibili alcune sostanze ammesse in via provvisoria su scala nazionale possono essere inserite nell'elenco comunitario e altre sostanze devono essere invece vietate definitivamente;

considerando che talune sostanze ammesse in via provvisoria su scala nazionale possono continuare ad essere permesse per un ulteriore periodo determinato dal momento che i dati richiesti dal comitato scientifico dell'alimentazione non sono ancora disponibili, ma che gli studi richiesti sono in corso o in progetto;

considerando che dopo l'adozione della direttiva è stata chiesta l'ammissione di altre sostanze e che, sulla base dei dati tecnici forniti, possono essere inserite nell'elenco comunitario;

considerando che per talune sostanze le restrizioni già stabilite devono essere modificate sulla base delle informazioni disponibili;

considerando l'esigenza di consentire il proseguimento dell'utilizzazione di alcune sostanze chiaramente definite contenute in gruppi di sostanze che non sono ben definite e che ora sono soppresse, in attesa di una decisione sul loro inserimento nell'elenco comunitario;

considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione è stato consultato per le disposizioni che possono avere ripercussioni sulla salute umana;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 90/128/CEE è così modificata:

1) L'articolo 3, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

« 4. A partire dal 1o gennaio 1997, per la fabbricazione dei materiali ed oggetti in materia plastica sono ammessi esclusivamente i monomeri e le altre sostanze di partenza riportate nell'allegato II, sezione A ed alle condizioni ivi indicate.

Tuttavia, le sostanze riportate nell'allegato II, sezione B possono essere escluse prima del termine summenzionato qualora i dati richiesti per la loro inclusione nella sezione A non siano forniti in tempo utile per consentire la valutazione da parte del comitato scientifico dell'alimentazione. Inoltre, prima del 1o gennaio 1996, può essere deciso, in casi debitamenti giustificati e per alcune sostanze dell'allegato II, sezione B, il differimento della suindicata scadenza ad una data successiva. »

2) L'allegato II è così modificato:

a) Sezione A:

- sono aggiunte le sostanze incluse nell'allegato I della presente direttiva;

- il contenuto della colonna « restrizioni » per le sostanze che figurano nell'allegato II della presente direttiva è modificato come indicato.

b) Sezione B:

- sono aggiunte le sostanze incluse nell'allegato III della presente direttiva, in sostituzione di quei gruppi di sostanze che non sono ben definite e che sono soppresse dalla presente direttiva;

- sono soppresse le sostanze incluse nell'allegato IV della presente direttiva;

- il contenuto della colonna « restrizioni » per la sostanza che figura nell'allegato V della presente direttiva è modificato come indicato.

c) Le sostanze incluse nell'allegato VI della presente direttiva sono trasferite dalla sezione B alla sezione A e sono soggette alle eventuali restrizioni indicate.

d) Il testo del punto 8 è modificato come segue:

- dopo la voce « NCO = gruppo isocianico » è inserito il testo seguente:

« NR = non rivelabile.

Ai fini della presente direttiva s'intende per "non rivelabile" che la sostanza non deve essere rivelabile con uno dei metodi analitici convalidati che dovrebbero rilevare la sostanza al limite di rivelabilità (LR) indicato. Se un tale metodo attualmente non esiste, può essere impiegato un metodo analitico avente caratteristiche...

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