Commission Directive 95/35/EC of 14 July 1995 amending Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market

Published date22 July 1995
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 172, 22 July 1995
EUR-Lex - 31995L0035 - IT 31995L0035

Direttiva 95/35/CE della Commissione, del 14 luglio 1995, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Gazzetta ufficiale n. L 172 del 22/07/1995 pag. 0006 - 0007


DIRETTIVA 95/35/CE DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 1995 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/79/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che gli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE indicano i requisiti della documentazione che i richiedenti sono tenuti a presentare per l'inclusione di una sostanza attiva nell'allegato I e rispettivamente per l'approvazione di un prodotto fitosanitario;

considerando che negli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE è necessario indicare agli interessati tutti i dettagli utili per le informazioni da comunicare, quale ad esempio circostanze, condizioni e protocolli tecnici che hanno portato all'ottenimento di determinati dati; che tali dettagli devono essere inseriti nella direttiva quanto prima per permettere ai richiedenti di tenerne conto nella preparazione dei fascicoli;

considerando che le introduzioni degli allegati II e III della direttiva prevedono attualmente l'applicazione dei principi della buona prassi di laboratorio (BPL) nel caso in cui siano effettuate prove per ottenere dati relaltivi alle proprietà delle sostanze e/o alla innocuità e delle preparazioni; che tuttavia, fatto salvo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, i precetti della BPL dovrebbero in linea di massima applicarsi anche agli studi sui residui, in particolare quando questi studi sono necessari a costruire la documentazione da presentare ai fini dell'inclusione di una sostanza attiva nell'allegato I della direttiva;

considerando tuttavia che è emerso che in alcuni Stati membri non è ancora disponibile la necessaria infrastruttura per applicare i precetti della BPL agli studi sui residui nel quadro di prove controllate su colture o su alimenti per l'uomo e...

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