Commission Directive 96/54/EC of 30 July 1996 adapting to technical progress for the twenty-second time Council Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances (Text with EEA relevance)

Published date30 September 1996
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers,Environment,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 248, 30 September 1996
EUR-Lex - 31996L0054 - IT

Direttiva 96/54/CE della Commissione del 30 luglio 1996 recante ventiduesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 248 del 30/09/1996 pag. 0001 - 0230


DIRETTIVA 96/54/CE DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1996 recante ventiduesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/69/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 28,

considerando che l'allegato I della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di sostanze pericolose e dettagli relativi alla loro classificazione, etichettatura e, se del caso, alla loro caratterizzazione in base a limiti di concentrazione e a altri parametri che consentano di valutare il rischio che costituiscono per la salute umana e l'ambiente; che questo elenco deve essere aggiornato alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche; che è opportuno modificare la prefazione all'allegato I per includervi delle note relative all'etichettatura dei preparati e per aggiungere alla tabella B un nuovo gruppo di sostanze organiche; considerando che l'elenco delle sostanze pericolose dell'allegato I contiene delle sostanze per le quali all'Austria e alla Svezia sono state concesse deroghe speciali in virtù dell'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; considerando che l'atto di adesione prevede il riesame dei requisiti relativi alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze interessate; che la classificazione di alcune di queste sostanze è stata riveduta di conseguenza;

considerando che l'allegato III della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di frasi indicanti la natura dei rischi speciali attribuiti alle sostanze e ai preparati pericolosi; che è necessario introdurre una frase che indichi il pericolo per la salute costituito dalle sostanze e i preparati in caso di aspirazione;

considerando che l'allegato V della direttiva 67/548/CEE definisce i metodi di determinazione delle proprietà fisico-chimiche, della tossicità ed ecotossicità di sostanze e preparati; che è necessario adeguare al progresso tecnico tale allegato;

considerando che l'allegato VI della direttiva 67/548/CEE contiene criteri generali di classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; che è necessario introdurre dei criteri relativi alle sostanze e ai preparati pericolosi per la salute in caso di aspirazione; che è necessario modificare i criteri per le sostanze e i preparati sensibilizzanti; che è necessario introdurre criteri per l'etichettatura dei contenitori di gas destinati al propano, butano e gas di petrolio liquefatto (GPL);

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico - eliminazione delle barriere tecniche al commercio di sostanze e preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 67/548/CEE è così modificata:

1) L'allegato I è così modificato:

a) La nota 4 della prefazione all'allegato I è sostituita dalla seguente:

«Nota 4

I preparati contenenti queste sostanze devono essere classificati come nocivi e caratterizzati dalla frase R 65 se rispondono ai criteri di cui al punto 3.2.3 dell'allegato VI.»

b) La nota 5 seguente viene aggiunta alla prefazione:

«Nota 5

I limiti di concentrazione per i preparati gassosi sono espressi in percentuale volume per volume.»

c) La classificazione particolare per le sostanze organiche viene aggiunta alla tabella B della prefazione:

«647 Enzimas

Enzymer

Enzyme

¸íæõìá

Enzymes

Entsyymit

Enzymes

Enzimi

Enzymen

Enzimas

Enzymer».

d) Le voci di cui all'allegato I della presente direttiva sostituiscono le voci corrispondenti.

e) Le voci di cui all'allegato II della presente direttiva sono aggiunte per la prima volta.

f) Le voci con i seguenti numeri sono soppresse:

008-002-00-3

612-045-00-9

648-011-00-5

648-025-00-1

648-157-00-X

648-158-00-5

648-159-00-0

649-192-00-3.

g) Le voci indicate nell'allegato III della presente direttiva sono modificate sostituendo tutti i riferimenti a R 22 con R 65.

2) Il testo seguente viene aggiunto all'allegato III:

«R 65

ES: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

DA: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

DE: Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

EL: ÅðéâëáâÝò: ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé âëÜâç óôïõò ðíåýìïíåò óå åñßðôùóç êáôÜðïóç.

EN: Harmful: may cause lung damage if swallowed.

FR: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

IT: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

NL: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

PT: Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.

FI: Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

SV: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.»

3) La parte dell'allegato V è così modificata:

a) Il titolo e l'introduzione generale della parte B: Metodi di determinazione della tossicità sono sostituiti con il testo dell'allegato IV A della presente direttiva.

b) Il testo dell'allegato IV B della presente direttiva è inserito dopo il capitolo B.1 bis.

c) Il capitolo B.6 è sostituito con il testo dell'allegato IV C della presente direttiva.

d) Il capitolo B.7 è sostituito con il testo dell'allegato IV D della presente direttiva.

e) Alla fine è aggiunto il testo dell'allegato IV E della presente direttiva.

4) Il testo di cui all'allegato V della presente direttiva sostituisce il testo indicato nell'allegato VI.

Articolo 2

1. Salvo il disposto del paragrafo 2, gli Stati membri mettono in vigore entro il 31 maggio 1998 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 31 ottobre 1997 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'allegato V, punti F, I e J della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

(1) GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 381 del 31. 12. 1994, pag. 1.

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

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Cas No 630-08-0

EEC No 211-128-3

NOTA E

CO

ES: monóxido de carbono

DA: carbonmonoxid; kulilte

DE: Kohlenstoffmonoxid

EL: ìïíïîåßäéï ôïõ Üíèñáêá

EN: carbon monoxide

FR: monoxyde de carbone

IT: monossido di carbonio; carbonio ossido

NL: koolstofmonoxide

PT: monóxido de carbono

FI: hiilimonoksidi

SV: kolmonoxid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12

Repr. Cat. 1; R 61

T; R 23-48/23

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F+ >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

T >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

R:61-12-23-48/23

S:53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 75-44-5

EEC No 200-870-3

No 006-002-00-8

COCl2

ES: fosgeno

DA: phosgen

DE: Phosgen; Carbonylchlorid

EL: öùóãÝíéï

EN: phosgene; carbonyl chloride

FR: phosgène

IT: fosgene; carbonile cloruro

NL: fosgeen

PT: fosgeno

FI: fosgeeni; karbonyylikloridi

SV: fosgen; karbonyldiklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26

C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

R:26-34

S:(1/2-)9-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 5

C >= 5%

T+; R 26-34

1%

T+; R 26-36/37/38

0,5%

T; R 23-36/37/38

0,2%

T; R 23

0,02%

Xn; R 20

Cas No 7664-41-7

EEC No 231-635-3

No...

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