Commission Directive 96/54/EC of 30 July 1996 adapting to technical progress for the twenty-second time Council Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances (Text with EEA relevance)
Published date | 30 September 1996 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers,Environment,Consumer protection |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 248, 30 September 1996 |
Direttiva 96/54/CE della Commissione del 30 luglio 1996 recante ventiduesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 248 del 30/09/1996 pag. 0001 - 0230
DIRETTIVA 96/54/CE DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1996 recante ventiduesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/69/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 28,
considerando che l'allegato I della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di sostanze pericolose e dettagli relativi alla loro classificazione, etichettatura e, se del caso, alla loro caratterizzazione in base a limiti di concentrazione e a altri parametri che consentano di valutare il rischio che costituiscono per la salute umana e l'ambiente; che questo elenco deve essere aggiornato alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche; che è opportuno modificare la prefazione all'allegato I per includervi delle note relative all'etichettatura dei preparati e per aggiungere alla tabella B un nuovo gruppo di sostanze organiche; considerando che l'elenco delle sostanze pericolose dell'allegato I contiene delle sostanze per le quali all'Austria e alla Svezia sono state concesse deroghe speciali in virtù dell'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; considerando che l'atto di adesione prevede il riesame dei requisiti relativi alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze interessate; che la classificazione di alcune di queste sostanze è stata riveduta di conseguenza;
considerando che l'allegato III della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di frasi indicanti la natura dei rischi speciali attribuiti alle sostanze e ai preparati pericolosi; che è necessario introdurre una frase che indichi il pericolo per la salute costituito dalle sostanze e i preparati in caso di aspirazione;
considerando che l'allegato V della direttiva 67/548/CEE definisce i metodi di determinazione delle proprietà fisico-chimiche, della tossicità ed ecotossicità di sostanze e preparati; che è necessario adeguare al progresso tecnico tale allegato;
considerando che l'allegato VI della direttiva 67/548/CEE contiene criteri generali di classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; che è necessario introdurre dei criteri relativi alle sostanze e ai preparati pericolosi per la salute in caso di aspirazione; che è necessario modificare i criteri per le sostanze e i preparati sensibilizzanti; che è necessario introdurre criteri per l'etichettatura dei contenitori di gas destinati al propano, butano e gas di petrolio liquefatto (GPL);
considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico - eliminazione delle barriere tecniche al commercio di sostanze e preparati pericolosi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 67/548/CEE è così modificata:
1) L'allegato I è così modificato:
a) La nota 4 della prefazione all'allegato I è sostituita dalla seguente:
«Nota 4
I preparati contenenti queste sostanze devono essere classificati come nocivi e caratterizzati dalla frase R 65 se rispondono ai criteri di cui al punto 3.2.3 dell'allegato VI.»
b) La nota 5 seguente viene aggiunta alla prefazione:
«Nota 5
I limiti di concentrazione per i preparati gassosi sono espressi in percentuale volume per volume.»
c) La classificazione particolare per le sostanze organiche viene aggiunta alla tabella B della prefazione:
«647 Enzimas
Enzymer
Enzyme
¸íæõìá
Enzymes
Entsyymit
Enzymes
Enzimi
Enzymen
Enzimas
Enzymer».
d) Le voci di cui all'allegato I della presente direttiva sostituiscono le voci corrispondenti.
e) Le voci di cui all'allegato II della presente direttiva sono aggiunte per la prima volta.
f) Le voci con i seguenti numeri sono soppresse:
008-002-00-3
612-045-00-9
648-011-00-5
648-025-00-1
648-157-00-X
648-158-00-5
648-159-00-0
649-192-00-3.
g) Le voci indicate nell'allegato III della presente direttiva sono modificate sostituendo tutti i riferimenti a R 22 con R 65.
2) Il testo seguente viene aggiunto all'allegato III:
«R 65
ES: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
DA: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
DE: Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
EL: ÅðéâëáâÝò: ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé âëÜâç óôïõò ðíåýìïíåò óå åñßðôùóç êáôÜðïóç.
EN: Harmful: may cause lung damage if swallowed.
FR: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
IT: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
NL: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
PT: Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.
FI: Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
SV: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.»
3) La parte dell'allegato V è così modificata:
a) Il titolo e l'introduzione generale della parte B: Metodi di determinazione della tossicità sono sostituiti con il testo dell'allegato IV A della presente direttiva.
b) Il testo dell'allegato IV B della presente direttiva è inserito dopo il capitolo B.1 bis.
c) Il capitolo B.6 è sostituito con il testo dell'allegato IV C della presente direttiva.
d) Il capitolo B.7 è sostituito con il testo dell'allegato IV D della presente direttiva.
e) Alla fine è aggiunto il testo dell'allegato IV E della presente direttiva.
4) Il testo di cui all'allegato V della presente direttiva sostituisce il testo indicato nell'allegato VI.
Articolo 2
1. Salvo il disposto del paragrafo 2, gli Stati membri mettono in vigore entro il 31 maggio 1998 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 31 ottobre 1997 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'allegato V, punti F, I e J della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.
Per la Commissione
Ritt BJERREGAARD
Membro della Commissione
(1) GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 381 del 31. 12. 1994, pag. 1.
ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I
>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>
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Cas No 630-08-0
EEC No 211-128-3
NOTA E
CO
ES: monóxido de carbono
DA: carbonmonoxid; kulilte
DE: Kohlenstoffmonoxid
EL: ìïíïîåßäéï ôïõ Üíèñáêá
EN: carbon monoxide
FR: monoxyde de carbone
IT: monossido di carbonio; carbonio ossido
NL: koolstofmonoxide
PT: monóxido de carbono
FI: hiilimonoksidi
SV: kolmonoxid
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering
F+; R 12
Repr. Cat. 1; R 61
T; R 23-48/23
Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning
F+ >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>
T >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>
R:61-12-23-48/23
S:53-45
Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser
Cas No 75-44-5
EEC No 200-870-3
No 006-002-00-8
COCl2
ES: fosgeno
DA: phosgen
DE: Phosgen; Carbonylchlorid
EL: öùóãÝíéï
EN: phosgene; carbonyl chloride
FR: phosgène
IT: fosgene; carbonile cloruro
NL: fosgeen
PT: fosgeno
FI: fosgeeni; karbonyylikloridi
SV: fosgen; karbonyldiklorid
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering
T+; R 26
C; R 34
Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning
T+ >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>
R:26-34
S:(1/2-)9-26-36/37/39-45
Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser
NOTA 5
C >= 5%
T+; R 26-34
1%
T+; R 26-36/37/38
0,5%
T; R 23-36/37/38
0,2%
T; R 23
0,02%
Xn; R 20
Cas No 7664-41-7
EEC No 231-635-3
No...
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