Commission Directive 97/18/EC of 17 April 1997 postponing the date after which animal tests are prohibited for ingredients or combinations of ingredients of cosmetic products (Text with EEA relevance)
Published date | 01 May 1997 |
Subject Matter | Technical barriers,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 114, 1 May 1997 |
Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997 che rinvia la data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 114 del 01/05/1997 pag. 0043 - 0044
DIRETTIVA 97/18/CE DELLA COMMISSIONE del 17 aprile 1997 che rinvia la data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/1/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, punto i),
previa consultazione del comitato scientifico di cosmetologia,
considerando che la direttiva 76/768/CEE ha, per obiettivo essenziale, la salvaguardia della salute pubblica e che, a tal fine, è indispensabile effettuare determinati test tossicologici allo scopo di valutare la sicurezza per la salute umana degli ingredienti e delle combinazioni di ingredienti impiegate nella composizione dei prodotti cosmetici;
considerando che, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, punto i) della direttiva 76/768/CEE, gli Stati membri vietano l'immissione in commercio dei prodotti cosmetici che contengono ingredienti o combinazioni d'ingredienti sperimentali su animali a partire dal 1° gennaio 1998, onde soddisfare le esigenze della direttiva;
considerando che il secondo comma di tale disposizione prevede che la Commissione presenti un progetto di misure miranti a rinviare tale data di attuazione qualora non siano stati compiuti progressi sufficienti nella messa a punto di metodi atti a sostituire in modo soddisfacente la sperimentazione animale e segnatamente qualora, malgrado ogni ragionevole sforzo, non sia stato scientificamente dimostrato che i metodi sperimentali alternativi offrono al consumatore un grado di protezione equivalente, tenuto conto delle linee direttrici dell'OSCE in materia di prove di tossicità;
considerando che sono stati conseguiti progressi nella ricerca di metodi di sperimentazione alternativi, in particolare nei campi dell'assorbimento...
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