Commission Directive 97/18/EC of 17 April 1997 postponing the date after which animal tests are prohibited for ingredients or combinations of ingredients of cosmetic products (Text with EEA relevance)

Published date01 May 1997
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 114, 1 May 1997
EUR-Lex - 31997L0018 - IT

Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997 che rinvia la data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 114 del 01/05/1997 pag. 0043 - 0044


DIRETTIVA 97/18/CE DELLA COMMISSIONE del 17 aprile 1997 che rinvia la data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/1/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, punto i),

previa consultazione del comitato scientifico di cosmetologia,

considerando che la direttiva 76/768/CEE ha, per obiettivo essenziale, la salvaguardia della salute pubblica e che, a tal fine, è indispensabile effettuare determinati test tossicologici allo scopo di valutare la sicurezza per la salute umana degli ingredienti e delle combinazioni di ingredienti impiegate nella composizione dei prodotti cosmetici;

considerando che, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, punto i) della direttiva 76/768/CEE, gli Stati membri vietano l'immissione in commercio dei prodotti cosmetici che contengono ingredienti o combinazioni d'ingredienti sperimentali su animali a partire dal 1° gennaio 1998, onde soddisfare le esigenze della direttiva;

considerando che il secondo comma di tale disposizione prevede che la Commissione presenti un progetto di misure miranti a rinviare tale data di attuazione qualora non siano stati compiuti progressi sufficienti nella messa a punto di metodi atti a sostituire in modo soddisfacente la sperimentazione animale e segnatamente qualora, malgrado ogni ragionevole sforzo, non sia stato scientificamente dimostrato che i metodi sperimentali alternativi offrono al consumatore un grado di protezione equivalente, tenuto conto delle linee direttrici dell'OSCE in materia di prove di tossicità;

considerando che sono stati conseguiti progressi nella ricerca di metodi di sperimentazione alternativi, in particolare nei campi dell'assorbimento...

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