Commission Directive 97/6/EC of 30 January 1997 amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs (Text with EEA relevance)

Published date05 February 1997
Subject MatterAnimal feedingstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 35, 5 February 1997
EUR-Lex - 31997L0006 - IT

Direttiva 97/6/CE della Commissione del 30 gennaio 1997 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 035 del 05/02/1997 pag. 0011 - 0013


DIRETTIVA 97/6/CE DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 1997 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/66/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 11,

considerando che, conformemente all'articolo 11 della direttiva 70/524/CEE, uno Stato membro può provvisoriamente sospendere l'autorizzazione all'utilizzazione di uno degli additivi elencati nell'allegato I della direttiva stessa qualora, in base a una motivazione circostanziata in ragione di nuovi dati ovvero in base a una nuova valutazione dei dati esistenti effettuate dopo l'adozione delle disposizioni in questione, esso constati che detto additivo comporta un pericolo per la salute degli uomini o degli animali o per l'ambiente;

considerando che la Danimarca e la Germania hanno vietato sul loro territorio, rispettivamente il 20 maggio 1995 ed il 19 gennaio 1996, qualsiasi impiego dell'antibiotico «avoparcina» nell'alimentazione degli animali; che conformemente alle disposizioni della direttiva 70/524/CEE ognuno dei suddetti Stati membri ne ha comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione la motivazione circostanziata precisando le ragioni a sostegno della propria decisione; che tali informazioni sono state trasmesse dalla Danimarca il 20 maggio 1995 ed il 13 luglio 1995, e dalla Germania il 5 marzo 1996;

considerando che la Danimarca e la Germania ritengono che l'avoparcina presenti un pericolo per la salute umana in quanto, a loro avviso, tale antibiotico del gruppo dei glicopeptidi induce, tramite gli alimenti somministrati agli animali, una resistenza ai glicopeptidi utilizzati in medicina umana; che tale trasferimento di resistenza potrebbe quindi limitare l'efficacia di un'importante categoria di antibiotici riservata al trattamento o alla prevenzione di infezioni gravi...

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