Commission Directive 98/19/EC of 18 March 1998 amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs (Text with EEA relevance)

Published date28 March 1998
Subject MatterAnimal feedingstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 96, 28 March 1998
EUR-Lex - 31998L0019 - IT

Direttiva 98/19/CE della Commissione del 18 marzo 1998 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 096 del 28/03/1998 pag. 0039 - 0040


DIRETTIVA 98/19/CE DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 1998 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/72/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 11,

considerando che, conformemente all'articolo 11 della direttiva 70/524/CEE, uno Stato membro può provvisoriamente sospendere l'autorizzazione all'utilizzazione di uno degli additivi elencati nell'allegato I della direttiva stessa qualora, in base a una motivazione circostanziata in ragione di nuovi dati ovvero in base a una nuova valutazione dei dati esistenti effettuate dopo l'adozione delle disposizioni in questione, esso constati che detto additivo comporta un pericolo per la salute degli uomini o degli animali o per l'ambiente;

considerando che il 19 gennaio 1996 la Germania ha vietato sul proprio territorio l'impiego del «ronidazolo» nell'alimentazione dei tacchini; che, conformemente alle disposizioni della direttiva 70/524/CEE, il 15 aprile 1996 essa ha comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione la motivazione circostanziata precisando le ragioni a sostegno della propria decisione;

considerando che nella sua comunicazione la Germania esprime il sospetto che il ronidazolo possa avere proprietà mutagene, cancerogene e genotossiche; che, data la situazione allarmante per la salute dei consumatori, il suddetto Stato membro ritiene che occorra vietare a livello comunitario l'impiego della sostanza in questione nell'alimentazione degli animali;

considerando che nella sua motivazione circostanziata la Germania conclude che l'utilizzo del ronidazolo come additivo nell'alimentazione degli animali dà luogo alla presenza di residui di tale sostanza nei tessuti animali, anche con un periodo di attesa di sei giorni conformemente alla normativa; che, viste le proprietà mutagene e...

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