Commission Directive 98/47/EC of 25 June 1998 including an active substance (azoxystrobin) in Annex I to Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market (Text with EEA relevance)

Published date07 July 1998
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 191, 07 July 1998
EUR-Lex - 31998L0047 - IT

Direttiva 98/47/CE della Commissione del 25 giugno 1998 recante iscrizione di una sostanza attiva (azossistrobina) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 191 del 07/07/1998 pag. 0050 - 0052


DIRETTIVA 98/47/CE DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1998 recante iscrizione di una sostanza attiva (azossistrobina) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/73/CE della Commissione (2) e in appresso denominata «la direttiva», in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 15 settembre 1995 la Germania ha ricevuto una domanda della Zeneca Agrochemicals, in appresso denominata «il richiedente», ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva azossistrobina nell'allegato I della direttiva;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, al Commissione ha confermato, nella sua decisione 96/523/CE (3) che il fascicolo presentato per l'azossistrobina può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, una sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I per un periodo non superiore a 10 anni se si può supporre che non vi saranno effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né un influsso inaccettabile sull'ambiente;

considerando che per l'azossistrobina gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva relativamente agli impieghi proposti dal richiedente; che la Germania, agendo in qualità di Stato membro designato come relatore, ha presentato...

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