Commission Implementing Decision (EU) 2021/1387 of 17 August 2021 authorising the placing on the market of products containing, consisting of or produced from genetically modified soybean DAS-81419-2 × DAS–44406–6, pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2021)5994) (Only the Dutch text is authentic) (Text with EEA relevance)

Published date24 August 2021
Date of Signature17 August 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 300, 24 August 2021
L_2021300IT.01001601.xml
24.8.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 300/16

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1387 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2021

che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS–44406–6 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2021)5994]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il 2 marzo 2016 Dow AgroSciences, con sede nel Regno Unito, ha presentato all’autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto di Dow AgroSciences LLC, con sede negli Stati Uniti d’America, conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS–44406–6 («la domanda»). La domanda riguardava altresì l’immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS–44406–6 per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione.
(2) Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, e all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 la domanda comprendeva le informazioni e conclusioni sulla valutazione del rischio effettuata conformemente ai principi di cui all’allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Essa comprendeva inoltre le informazioni richieste negli allegati III e IV di tale direttiva nonché un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della medesima direttiva.
(3) Il 20 novembre 2020 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha espresso un parere scientifico favorevole conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 (3). L’Autorità ha concluso che la soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS–44406–6, come descritta nella domanda, è sicura quanto la sua versione tradizionale e le varietà di riferimento non geneticamente modificate sottoposte a test per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente. L’Autorità ha concluso che il consumo di alimenti e mangimi a base di soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS–44406–6 non costituisce una preoccupazione sul piano nutrizionale per l’uomo e gli animali.
(4) Nel suo parere l’Autorità ha preso in considerazione tutte le domande e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nell’ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
(5) L’Autorità ha inoltre concluso che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi cui sono destinati i prodotti.
(6) Con lettera del 13 settembre 2018 Dow AgroSciences Ltd ha informato la Commissione del fatto che il nuovo rappresentante nell’Unione di Dow AgroSciences LLC è Dow AgroSciences Distribution SAS, con sede in Francia. Con lettere datate rispettivamente 7 settembre 2018 e 12 ottobre 2018, Dow AgroSciences Distribution SAS e Dow AgroSciences LLC hanno confermato il loro accordo sulla modifica richiesta.
(7) Con lettera del 22 marzo 2021, Corteva Agriscience Belgium B.V. ha informato la Commissione del fatto che, a decorrere dal 1o gennaio 2021, Dow AgroSciences LLC ha cambiato il proprio nome in Corteva Agriscience LLC, con sede negli Stati Uniti d’America.
(8) Con lettera del 22 marzo 2021, Corteva AgriScience LLC ha informato la Commissione del fatto che, a decorrere dal 22 marzo 2021, il proprio rappresentante nell’Unione è Corteva Agriscience Belgium BV, con sede in Belgio.
(9) Tenuto conto delle conclusioni nel parere dell’Autorità, è opportuno autorizzare l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS–44406–6 per gli usi elencati nella domanda.
(10) Alla soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS–44406–6 dovrebbe essere assegnato un identificatore unico, come stabilito nel regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione (4).
(11) Per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tuttavia, al fine di garantire che l’uso di tali prodotti rimanga entro i limiti fissati dall’autorizzazione rilasciata con la presente decisione, sull’etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS–44406–6, ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari, dovrebbe figurare una dicitura che indichi chiaramente che essi non sono destinati alla coltivazione.
(12) Il titolare dell’autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente ai requisiti stabiliti dalla decisione 2009/770/CE della Commissione (6).
(13) Il parere dell’Autorità non giustifica l’imposizione di condizioni specifiche o di restrizioni all’immissione in commercio, all’uso e alla manipolazione, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio per quanto riguarda il consumo degli alimenti e dei mangimi contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS–44406–6 o per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti o aree
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