Commission Implementing Regulation (EU) No 911/2013 of 16 September 2013 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Weideochse vom Limpurger Rind (PDO))
Published date | 24 September 2013 |
Subject Matter | Consumer protection,Foodstuffs |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 252, 24 September 2013 |
24.9.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 252/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 911/2013 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2013
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Weideochse vom Limpurger Rind (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2). |
(2) | A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Weideochse vom Limpurger Rind», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). |
(3) | Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Weideochse vom Limpurger Rind» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(3) GU C 370 del 30.11.2012, pag. 10.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)
GERMANIA
Weideochse vom Limpurger Rind (DOP)
To continue reading
Request your trial