Commission Implementing Regulation (EU) No 911/2013 of 16 September 2013 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Weideochse vom Limpurger Rind (PDO))

Published date24 September 2013
Subject MatterConsumer protection,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 252, 24 September 2013
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24.9.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 252/3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 911/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Weideochse vom Limpurger Rind (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).
(2) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Weideochse vom Limpurger Rind», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).
(3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Weideochse vom Limpurger Rind» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3) GU C 370 del 30.11.2012, pag. 10.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

GERMANIA

Weideochse vom Limpurger Rind (DOP)


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