Commission Implementing Regulation (EU) No 654/2013 of 10 July 2013 amending Regulation (EU) No 185/2010 in respect of EU aviation security validation checklists for third country entities Text with EEA relevance

Published date11 July 2013
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 190, 11 July 2013
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11.7.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 190/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 654/2013 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda le liste di controllo per la convalida di soggetti di paesi terzi ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (2), contiene norme specifiche inerenti alla convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE.
(2) Le checklist (liste di controllo) sono lo strumento di cui si serve il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE per valutare il livello di sicurezza applicato alla merce/posta aerea con destinazione UE/SEE. Occorre aggiungere due checklist a quelle vigenti per stabilire la piena attuazione del regime di convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE.
(3) È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 185/2010 di conseguenza.
(4) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell’aviazione civile istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2) GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato al regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato come segue:

1) dopo l’appendice 6-C è inserita l’appendice seguente: «APPENDICE 6-C2 CHECKLIST DI CONVALIDA DESTINATA AGLI AGENTI REGOLAMENTATI DI PAESI TERZI CON CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE UE I soggetti dei paesi terzi hanno la possibilità di diventare parte della catena logistica sicura di un ACC3 (Vettore aereo per merci o per posta operante nell’Unione da un aeroporto di un paese terzo) presentando domanda di designazione in quanto agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (RA3). Per RA3 s’intende una società di handling per le merci situata in un paese terzo sottoposta a convalida e approvata in base a una convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE. L’RA3 assicura che i controlli di sicurezza, compreso lo screening se del caso, siano applicati alle spedizioni destinate all’Unione europea, e che le spedizioni siano protette da interferenze illecite dal momento in cui sono stati effettuati i controlli di sicurezza e fino a che siano caricate su un aeromobile o altrimenti consegnate a un ACC3 o ad un altro RA3. I prerequisiti per trasportare merce/posta aerea nell’Unione (1) o in Islanda, Norvegia e Svizzera sono previsti dal regolamento (UE) n. 185/2010. La checklist è lo strumento di cui si serve il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE per valutare il livello di sicurezza applicato alla merce/posta aerea con destinazione UE/SEE (2) dal soggetto che ha presentato domanda di designazione RA3 o sotto la sua responsabilità. La checklist va usata solo nei casi indicati al punto 6.8.4.1, lettera b) dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010. Nei casi indicati al punto 6.8.4.1, lettera a) dell’allegato, il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE si serve della checklist per gli ACC3. Se il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE conclude che il soggetto è riuscito a conseguire la conformità agli obiettivi riportati nella suddetta checklist, al soggetto sottoposto a convalida è consegnata una relazione di convalida. La relazione di convalida certifica che il soggetto è designato agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (RA3). L’RA3 potrà utilizzare la relazione nei rapporti commerciali con gli ACC3. La relazione di convalida deve comportare quantomeno tutte le parti integrali seguenti:
a) la checklist completa [appendice 6-C2 dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010] firmata dal validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE e corredata, se del caso, delle osservazioni del soggetto sottoposto a convalida;
b) la dichiarazione di impegni [appendice 6-H2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010] firmata dal soggetto sottoposto a convalida;
c) una dichiarazione di indipendenza [appendice 11-A dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010] rispetto al soggetto sottoposto a convalida, firmata dal validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE.
L’integrità della relazione di convalida è comprovata dalla numerazione delle pagine, dalla data della convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE e dalla sigla apposta su ogni pagina dal validatore e dal soggetto sottoposto a convalida. La relazione di convalida è redatta in lingua inglese. Le parti 5 — Controllo (screening) e 6 — Merci o posta ad alto rischio (HRCM), sono valutate sulla base dei requisiti di cui ai capitoli 6.7 e 6.8 del regolamento (UE) n. 185/2010. Per quanto riguarda le parti che non possono essere valutate in base ai requisiti del regolamento (UE) n. 185/2010, le norme di base utilizzate sono le norme e procedure raccomandate (SARPs) di cui all’allegato 17 della convenzione sull’aviazione civile internazionale e il materiale guida contenuto nel manuale per la sicurezza dell’Aviazione (documento ICAO 8973 — riservato). Se il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE conclude che il soggetto non ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella presente checklist, al soggetto in questione viene trasmessa una copia completa della checklist con l’indicazione della lacune constatate. Istruzioni per la compilazione:
1) tutte le parti della checklist devono essere compilate. L’eventuale assenza di informazioni deve essere motivata;
2) al termine di ciascuna parte il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE stabilisce se e in che misura siano stati conseguiti gli obiettivi di tale parte.
PARTE 1 Identificazione del soggetto sottoposto a convalida e del validatore
1.1. Data(e) della convalida
Usare il formato preciso della data, come dallo 01.10.2012 al 02.10.2012
gg/mm/aaaa
1.2. Data della convalida precedente, nel caso
gg/mm/aaaa
Numero di registrazione RA3 precedente, se disponibile
Certificato OEA/status C-TPAT/altre certificazioni, se disponibili
1.3. Informazioni sul validatore della sicurezza dell’aviazione civile
Nome
Società/Organizzazione/Autorità
Identificatore alfanumerico unico (UAI)
Indirizzo e-mail
Numero di telefono — compresi i prefissi internazionali
1.4. Nome del soggetto
Nome
Numero di registrazione della società (ad esempio numero d’iscrizione nel registro delle imprese, se applicabile)
Numero/Unità/Palazzo
Via
Città
Codice postale
Stato (se pertinente)
Paese
Indirizzo di casella postale, se applicabile
1.5. Indirizzo principale dell’organizzazione (se diverso dal sito da convalidare)
Numero/Unità/Palazzo
Via
Città
Codice postale
Stato (se pertinente)
Paese
Indirizzo di casella postale, se applicabile
1.6. Natura delle attività — È possibile più di un tipo di attività
a) solo trasporto merci aereo
b) trasporto aereo e altri modi di trasporto
c) spedizioniere con locali cargo
d) spedizioniere senza locali cargo
e) agente di assistenza a terra (handling agent)
f) altri
1.7. Il richiedente
a) riceve merce da un altro agente regolamentato di paese terzo
b) riceve merce da mittenti conosciuti di paesi terzi
c) riceve merce da mittenti responsabili per i paesi terzi
d) riceve merci esentate
e) controlla le merci
f) tiene in deposito le merci
g) altro, specificare
1.8. Numero indicativo di dipendenti presenti sul sito
Numero
1.9. Nome e titolo della persona responsabile della sicurezza della merce/posta aerea nel paese terzo
Nome
Denominazione della funzione
Indirizzo e-mail
Numero di telefono — compresi i prefissi internazionali
PARTE 2 Organizzazione e responsabilità dell’agente di paese terzo regolamentato con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE Obiettivo: tutta la merce/posta con destinazione UE/SEE deve essere soggetta a controlli di sicurezza. La merce/posta consegnata da un RA3 a un ACC3 o ad un altro RA3 può essere accettata come merce/posta sicura solo se l’RA3 applica i suddetti controlli di sicurezza. Informazioni relative a tali controlli sono fornite nelle parti seguenti della presente checklist. L’RA3 deve disporre di procedure volte a garantire che gli opportuni controlli di sicurezza siano
...

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