Commission Implementing Regulation (EU) No 654/2013 of 10 July 2013 amending Regulation (EU) No 185/2010 in respect of EU aviation security validation checklists for third country entities Text with EEA relevance
Published date | 11 July 2013 |
Subject Matter | Transport |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 190, 11 July 2013 |
11.7.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 190/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 654/2013 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2013
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda le liste di controllo per la convalida di soggetti di paesi terzi ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (2), contiene norme specifiche inerenti alla convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE. |
(2) | Le checklist (liste di controllo) sono lo strumento di cui si serve il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE per valutare il livello di sicurezza applicato alla merce/posta aerea con destinazione UE/SEE. Occorre aggiungere due checklist a quelle vigenti per stabilire la piena attuazione del regime di convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE. |
(3) | È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 185/2010 di conseguenza. |
(4) | Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell’aviazione civile istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.
ALLEGATO
L'allegato al regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato come segue:
1) | dopo l’appendice 6-C è inserita l’appendice seguente: «APPENDICE 6-C2 CHECKLIST DI CONVALIDA DESTINATA AGLI AGENTI REGOLAMENTATI DI PAESI TERZI CON CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA DELL’AVIAZIONE CIVILE UE I soggetti dei paesi terzi hanno la possibilità di diventare parte della catena logistica sicura di un ACC3 (Vettore aereo per merci o per posta operante nell’Unione da un aeroporto di un paese terzo) presentando domanda di designazione in quanto agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (RA3). Per RA3 s’intende una società di handling per le merci situata in un paese terzo sottoposta a convalida e approvata in base a una convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE. L’RA3 assicura che i controlli di sicurezza, compreso lo screening se del caso, siano applicati alle spedizioni destinate all’Unione europea, e che le spedizioni siano protette da interferenze illecite dal momento in cui sono stati effettuati i controlli di sicurezza e fino a che siano caricate su un aeromobile o altrimenti consegnate a un ACC3 o ad un altro RA3. I prerequisiti per trasportare merce/posta aerea nell’Unione (1) o in Islanda, Norvegia e Svizzera sono previsti dal regolamento (UE) n. 185/2010. La checklist è lo strumento di cui si serve il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE per valutare il livello di sicurezza applicato alla merce/posta aerea con destinazione UE/SEE (2) dal soggetto che ha presentato domanda di designazione RA3 o sotto la sua responsabilità. La checklist va usata solo nei casi indicati al punto 6.8.4.1, lettera b) dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010. Nei casi indicati al punto 6.8.4.1, lettera a) dell’allegato, il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE si serve della checklist per gli ACC3. Se il validatore della sicurezza dell’aviazione civile UE conclude che il soggetto è riuscito a conseguire la conformità agli obiettivi riportati nella suddetta checklist, al soggetto sottoposto a convalida è consegnata una relazione di convalida. La relazione di convalida certifica che il soggetto è designato agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (RA3). L’RA3 potrà utilizzare la relazione nei rapporti commerciali con gli ACC3. La relazione di convalida deve comportare quantomeno tutte le parti integrali seguenti:
|
To continue reading
Request your trial