Commission Implementing Regulation (EU) No 1081/2011 of 25 October 2011 amending for the 160th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the Al-Qaida network
Published date | 27 October 2011 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 280, 27 October 2011 |
27.10.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 280/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1081/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2011
recante centosessantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) | Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) | Il 17 ottobre 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
(3) | Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
La voce seguente è depennata dall’elenco "Persone fisiche":
"Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias (a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; (b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; (c) Ben Muhammad Aiadi; (d) Ben Muhammad Aiady; (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; (f) Ayadi Chafig Ben Mohamed; (g) Chafiq Ayadi; (h) Chafik Ayadi; (i) Ayadi Chafiq; (j) Ayadi Chafik; (k) Ajadi Chafik; (l) Abou El Baraa)...
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