Commission Implementing Regulation (EU) No 1186/2013 of 21 November 2013 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Orkney Scottish Island Cheddar (PGI))

Published date22 November 2013
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 313, 22 November 2013
L_2013313IT.01004001.xml
22.11.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 313/40

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1186/2013 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Orkney Scottish Island Cheddar (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).
(2) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Orkney Scottish Island Cheddar», presentata dal Regno Unito, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).
(3) Le associazioni Dairy Australia, Dairy Companies Association of New Zealand e il Consortium for Common Food Names hanno dichiarato la loro opposizione a tale registrazione in conformità all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006. Tali opposizioni sono state ritenute ricevibili ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del detto regolamento.
(4) Nell’ambito delle opposizioni di cui sopra è in particolare sottolineato che la registrazione della denominazione in questione comprometterebbe l’esistenza di denominazioni, marchi commerciali o prodotti legalmente commercializzati da almeno cinque anni alla data di pubblicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e che la denominazione proposta per la registrazione sarebbe generica.
(5) Con lettera del 20 marzo 2013 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni.
(6) Tra il Regno Unito e le associazioni che hanno espresso la loro opposizione è stato raggiunto un accordo entro il termine previsto di tre mesi; tale accordo è stato notificato alla Commissione l’8 luglio 2013.
(7) Dalle consultazioni precitate è emerso che la preoccupazione principale degli oppositori
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT