Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1013 de la Comisión, de 16 de abril de 2019, relativo a la notificación previa de la llegada de partidas de determinadas categorías de animales y mercancías que se introducen en la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE.)

Published date21 June 2019
Subject Mattertutela dei consumatori,protection des consommateurs,protección del consumidor
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 165, 21 giugno 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 165, 21 juin 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 165, 21 de junio de 2019
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21.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 165/8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1013 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2019

relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 58, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce tra l'altro il quadro per l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione da paesi terzi intesi a verificare il rispetto della legislazione dell'Unione, al fine di proteggere la salute umana, degli animali e delle piante, il benessere degli animali e, relativamente agli organismi geneticamente modificati (OGM) e ai prodotti fitosanitari, anche l'ambiente. Tale quadro comprende i controlli ufficiali eseguiti sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione da paesi terzi attraverso posti di controllo frontalieri designati.
(2) Il regolamento (UE) 2017/625 prevede che l'operatore responsabile di determinate partite che entrano nell'Unione effettui una notifica preventiva alle autorità competenti dei posti di controllo frontalieri prima dell'arrivo delle partite. Al fine di consentire a tali
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